MARCA DA BOLLO QUANDO SI APPLICA SULLE FATTURE
In questo articolo focalizziamo la nostra attenzione su quando e come applicare la marca da bollo sulle fatture cartacee, fatture elettroniche nonché fatture in PDF inviate tramite email.
Quando va applicata la marca di bollo sulle fatture?
La marca da bollo va applicata sulle fatture o ricevute fiscali che sono emesse senza l’addebito dell’IVA; in particolare, si applicare la marca da bollo quando:
– La fattura emessa ha un importo superiore ad € 77.47 per operazioni non soggette all’addebito dell’IVA (se l’importo è inferiore € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata);

– Emissione di una fattura con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti (se gli importi non soggetti a IVA sono superiori di € 77.47 si applica la marca da bollo).
In queste fattispecie la marca da bollo, che va applicata sulla copia originale della fattura, è di € 2.00. Sulle altre copie è previsto il riporto della dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Quali sono le operazioni soggette ad imposta di bollo?
L’imposta di bollo deve essere applicata sulle fatture e ricevute fiscali emesse per importi superiori ai 77,47 € relativamente alle seguenti operazioni:
1. Fuori campo IVA: ossia quelle effettuate da soggetti che rientrano nel Regime forfetario (art.1 commi 54-89 L.190/2014) e nel Regime dei minimi (art. 27 commi 1-2 DL.98/2011) e quelle a cui manca il requisito oggettivo, soggettivo o territoriale (artt.2,3,4,5,7 del DPR 633/1972);
2. Esenti da IVA: ossia quelle disciplinate all’art. 10 del DPR 633/1972 (come le prestazioni sanitarie, le operazioni immobiliari e finanziarie, l’esercizio di giochi e scommesse, la riscossione dei tributi etc..);
3. Escluse da IVA: definite all’art.15 del DPR 633/1972 (ossia le spese in nome e per conto di…);
4. Non imponibili: ossia le esportazioni abituali (art. 8 lett.c del DPR 633/1972) e le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis).
Come viene “pagata” l’imposta di bollo sulle fatture?
L’imposta di bollo può essere versata in due differenti modalità:
- tradizionale, ovvero apponendo la marca da bollo cartacea (per intenderci quella che si acquista dal tabaccaio) direttamente sul documento originale, avendo cura di verificare che la data di emissione sia precedente o al massimo uguale a quella del documento dove deve essere apposta.
- virtuale, secondo la procedura di seguito riportata.
Come funziona l’imposta di bollo assolta in modo virtuale?
Per poter emettere una fattura soggetta ad imposta di bollo in modo virtuale, occorre:
- inviare una richiesta preventiva di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate nella quale occorre indicare il numero approssimativo delle ricevute fiscali e delle fatture che si ritiene di emettere nel corso dell’esercizio e per le quali è necessario il contrassegno telematico. Se l’autorizzazione viene concessa, l’Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione provvisoria dell’imposta da versare bimestralmente con il modello F24, utilizzando il codice 2505 “Bollo virtuale-rata”.
- riportare sulla fattura/ricevuta fiscale la dicitura: “imposta di bollo assolta virtualmente ex art.15 del DPR 642/1972”
- presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dichiarazione in cui indicare il numero effettivo delle fatture e ricevute fiscali emesse con l’imposta di bolla assolta in modo virtuale per permettere all’Agenzia di determinare la liquidazione effettiva dell’imposta da versare, nonché l’acconto per l’esercizio successivo, entrambi da versare con il modello F24.
Come funziona l’imposta di bollo per le fatture elettroniche?
La disciplina in materia di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è diversa rispetto alle fatture ordinarie. Infatti, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta in modo virtuale (art. 6 del DM 17 giugno 2014), senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, riportando sul documento la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014”.
Sulle fatture in PDF inviate tramite email come viene assolta la marca da bollo?
Nel caso di fattura in PDF inviata via mail, priva dei requisiti per essere considerata documento informatico rilevante ai fini fiscali, trattasi a tutti gli effetti di una fattura cartacea per la quale non è possibile assolvere l’imposta di bollo mediante semplice versamento con F24 (così come avviene per le fatture elettroniche).
Pertanto anche in questo caso l’imposta di bollo deve essere assolta con le modalità sopra descritte, ovvero:
– tradizionale, apponendo il contrassegno telematico cartaceo;
– virtuale, con autorizzazione preventiva.
Chi deve pagare la marca da bollo?
La marca da bollo sulle fatture emesse va applicata dal soggetto emittente quando il documento «viene spedito e consegnato». Quindi, l’obbligo di apporre la marca da bollo da € 2 grava su chi emette la fattura o la ricevuta fiscale, ma la responsabilità del pagamento della stessa è solidale tra «tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo».
Qual è la sanzione per la mancata apposizione della marca da bollo?
La mancata apposizione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.
È possibile verificare l’autenticità della marca da bollo?
L’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione dei contribuenti un servizio con cui è possibile verificare l’autenticità del contrassegno telematico apposto sulla fattura/ricevuta attraverso l’applicazione “Interrogazione contrassegni”.
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