CALO DEL 30% CANCELLATA LA PRIMA RATA IMU PER LE PARTITE IVA

Con le modifiche approvate al Senato in conversione del decreto legge Sostegni (ora il testo è all’esame della Camera) lievitano le esenzioni dal pagamento dell’acconto Imu con l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del ministero dell’Interno, di 142,5 milioni di euro per il ristoro ai comuni.

Tale esenzione determinare una perdita di gettito relativa alla quota dello Stato stimata in 73,5 milioni per un costo complessivo della misura di 216 milioni di euro. Come per altre misure introdotte nel periodo pandemico, il beneficio deve essere invocato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale in materia di aiuti di Stato.

La nuova disposizione, finalizzata a estendere l’agevolazione a tutti i contribuenti titolari di partita Iva, si pone accanto alle esenzioni dalla rata di giugno già disposte dall’ultima legge di bilancio, per i settori economici più duramente compromessi dall’epidemia, con l’articolo 1, comma 599.

L’agevolazione compete esclusivamente per gli «immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori» a coloro che possono, anche potenzialmente, beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl 41/2021 al sussistere di tutti i requisiti imposti da quest’ultima disposizione.

È necessario, pertanto, che imprese e professionisti siano titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021 e siano stati interessati dal calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi realizzati nel 2020 rispetto alla medesima media mensile del 2019. Naturalmente all’ulteriore condizione di non aver superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi e compensi. Come per il contributo a fondo perduto, è possibile non osservare il requisito del calo di fatturato in caso di attivazione della partita Iva successiva al 31 dicembre 2018.

Tra i beneficiari del contributo a fondo perduto figurano anche le imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, che potranno non corrispondere l’Imu a giugno per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità previste dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.

Da chiarire, invece, l’applicabilità dell’esenzione ai terreni agricoli posseduti e coltivati dall’imprenditore, ma non esenti da tassazione a regime. Si pensi all’ipotesi di un agricoltore beneficiario del contributo a fondo perduto e nel contempo lavoratore subordinato. In tal caso il soggetto passivo non soddisfa i requisiti per il possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e pertanto non risulta iscritto nelle gestioni previdenziali agricole con la conseguenza che l’Imu, a regime, è dovuta. In virtù della formulazione letterale della norma, che fa riferimento all’ampia nozione di «immobili», si dovrebbe propendere per l’inclusione dei terreni nel perimetro dell’agevolazione. Il rebus potrebbe essere risolto nelle prossime settimane dal dipartimento Finanze del Mef.

 

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