PROROGA ACCONTO NOVEMBRE 2020 PET TUTTI I SOGGETTI ISA

Arriva l’ufficialità della proroga al 30.04.2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il 2020, per i soggetti Isa individuati dal DL Ristori bis

E stata proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati nel decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi.

E stata proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati nel decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi.

Pertanto, i soggetti interessati dalla proroga sono:

– i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, ovvero 

– i soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.

La proroga al 30 aprile 2021 si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi e non viene rimborsato quanto già versato.

Ricordiamo, che stessa proroga era già stata riconosciuta dal decreto di Agosto, ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

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