DECRETO RILANCIO TUTTE LE MISURE III° PARTE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il decreto rilancio è un insieme di provvedimenti volti alla ricrescita socio-economica dell’Italia.
Ecco il terzo articolo in merito al decreto rilancio.
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Destinatari
Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA
Si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non presentano cause di esclusione.
Sono esclusi i contribuenti che nel p.i.:
-hanno iniziato o cessato l’attività
-si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell’attività
-dichiarano ricavi/compensi maggiori di Euro 5.164.569
-si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/ 2014
-etc
Finalità
– Cogliere effetti economici emergenza COVID ai fini della applicazione degli ISA ( Periodi di imposta 2020 e 2021)
– Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA ( Periodi di imposta 2018 e 2020)
Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni
Oggetto
Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate
Destinatari
Tutti
Periodo
Dall’entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono:
-sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente della riscossione
-le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore
Ripresa
Dal 1° settembre 2020
Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
Oggetto
Sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti -a qualunque titolo -di importo superiore a cinquemila euro
Destinatari
Pubbliche Amministrazioni
e società a prevalente partecipazione pubblica
Periodo
8 Marzo-31 Agosto 2020
(per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1°marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)
Provvedimento
Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Oggetto
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie
Destinatari
Tutti
Periodo
8 Marzo-31 Agosto 2020
(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020),la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)
Ripresa
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020
Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza
Oggetto
Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi
Destinatari
Tutti
Periodo
Piani di dilazione in essere all’8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020
Provvedimento
La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste
Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»
Oggetto
Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alle Definizioni agevolate (“Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE»)
Destinatari
Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (“Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE»)scadute nell’anno 2019
Periodo
Tutte le scadenze dell’anno 2020 delle rate della
«Rottamazione-ter», «Rottamazione Risorse proprie UE»
e «Saldo e stralcio»
Ripresa
I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi
Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019
Oggetto
Rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate (Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE»)decadute nel 2019
Destinatari
Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate
Periodo
Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019
Provvedimento
Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Oggetto
– Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali
– Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020
– È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi
Finalità
In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione
Oggetto
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997,n. 218)
Finalità
Norma di interpretazione autentica relativa all’applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18
Tax Credit Vacanze
Beneficio
Per il periodo d’imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo
Destinatari
Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro
Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro
Condizioni di utilizzo
-Può essere utilizzato da un solo componente
-Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
-È fruibile nella misura dell’80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto
-Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Imposta
Bollo
Beneficio
Dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l’imposta di bollo
Atti esentati
Domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Beneficio
Incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
Destinatari
Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
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