AVVISO BONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE: CHE COS’è?
L’arrivo di una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è sempre un avvenimento che genera molto timore, derivanti dalla possibilità che possano generarsi sanzioni e oneri gravosi da pagare.
Tuttavia, quando si tratta di un avviso bonario (sempre meglio non riceverlo) non bisogna pensare sempre al peggio: sostanzialmente il contribuente è infatti messo nella condizione di omogenizzarsi alle indicazioni fornitegli dal fisco e, così, evitare conseguenze peggiori.
Ma, sostanzialmente, che cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate?
In realtà, se si va a cercare all’interno delle leggi tributarie, non si troverà mai il nome «avviso bonario» ma piuttosto quello di comunicazione di irregolarità. Si tratta di una comunicazione, che l’Agenza delle Entrate invia al contribuente a seguito di un controllo della sua dichiarazione dei redditi e della verifica di alcune incongruenze. Detta comunicazione, per quanto definita “bonaria” è anche obbligatoria. Difatti se si riceve una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione emessa successivamente all’avviso bonario senza che però quest’ultimo sia mai stato ricevuto dal contribuente, la cartella è nulla.
In questo articolo focalizzeremo l’attenzione su cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, come vengono generati, cosa succede se non si risponde ad un l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate, se si può contestare, se si può pagare a rate e cosa succede se non si riceve.
Cos’è l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate
L’avviso bonario è una comunicazione formale inviata dall’Agenzia delle Entrate per correggere degli errori commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, con cui si dà al contribuente il tempo di 30 giorni per adeguarsi. Con esso scaturiscono maggiori imposte, più interessi e sanzioni (queste ultime però ridotte al 30% rispetto a quelle ordinarie).
I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi
Quando viene inviata l’annuale dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, questa viene sottoposta a una serie di controlli, alcuni dei quali avvengono in “automatico” tramite sistemi telematizzati, altri invece avvengono a campione.
Sostanzialmente i controlli sulla dichiarazione dei redditi possono essere suddivisi in tre tipologie.
Controllo automatico
Il controllo automatico è anche quello più semplice, immediato ed elementare. È effettuato sulla base di procedure automatizzate e ha lo scopo di verificare se, nella dichiarazione, sono presenti errori di compilazione e se la stessa è stata redatta in modo corretto, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Il controllo consiste nel:
– correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, contributi e premi;
– correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
– ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
– ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
– ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
– controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Il controllo, ai fini IVA, consiste nel:
– correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
– correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
– controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche.
Se dovessero risultare degli errori nella dichiarazione dei redditi, al contribuente viene inviato un avviso bonario per correggerli e pagare, entro 30 giorni, l’eventuale differenza di imposte.
L’avviso bonario viene notificato al contribuente presso la sua residenza, senza formalità particolari o in maniera telematica all’intermediario.
Oltre alle imposte “in più” che non sono state inizialmente versate, con l’avviso bonario vengono liquidate anche le sanzioni ma, visto che siamo in una fase “bonaria”, il contribuente dovrà pagare solo un terzo delle sanzioni ordinarie. Si precisa che logicamente, il contribuente (in prima persona o con un intermediario) può pure non adeguarsi alla comunicazione esplicando le proprie ragioni tramite i canali telematici (civis, PEC) o presentandosi all’Agenzia delle Entrate di competenza.
Controllo formale
Il controllo formale è nettamente più approfondito di quello automatico. Sostanzialmente esso si esegue mediante un esame volto a verificare la corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente relativa agli oneri deducibili (spese mediche, scolastiche etc..) e la certificazione delle ritenute.
Se dovessero risultare delle anomalie, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una lettera con cui gli chiede di esibire, entro 30 giorni, la documentazione del caso. Ove i documenti non siano esibiti, oppure non siano ritenuti significativi dall’Agenzia delle Entrate, viene notificato il vero e proprio avviso bonario, ove vengono richieste le maggiori imposte, le sanzioni da ritardato versamento del 30% e gli interessi.
Liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata
Si tratta di comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata come Tfr, arretrati, ecc. L’Agenzia delle Entrate effettua questo tipo di controllo per verificare l’imposta dovuta dai contribuenti sulla base di redditi come il TFR, pensioni, stipendi arretrati ecc, per i quali sono state già versate le somme a titolo di acconto.
Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) di mod. Redditi o nel quadro D (altri redditi) del mod. 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel mod. 770, viene calcolata definitivamente l’imposta eventualmente dovuta a saldo o l’eventuale rimborso spettante.
Se, all’esito del controllo, dovesse risultare che il contribuente ha pagato meno imposte, viene inviato un avviso bonario con l’indicazione della somma da pagare senza interessi né sanzioni, solo se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.
Che succede se non si risponde all’avviso bonario?
Se il contribuente non si attiva e non fa ciò che l’avviso bonario gli chiede né lo contesta formalmente, l’Agenzia delle Entrate iscrive direttamente nei ruoli l’imposta maggiorata della sanzione pari al 30% e degli interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Successivamente al contribuente viene notificata, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, la famigerata cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute.
Si può contestare l’avviso bonario?
Se il contribuente ritiene errata la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, può contestare l’avviso bonario e instaurare un confronto tra questi e l’Agenzia delle Entrate, anche tramite appositi canali informatici (il “CIVIS” e la “PEC”). Egli dovrà però fornire i chiarimenti e i documenti a sostegno del proprio operato agli uffici, che valuteranno se rettificare (in tutto o in parte) la comunicazione, tramite autotutela.
Avviso bonario: si può pagare a rate?
La risposta è sì. Il contribuente che riceve, con l’avviso bonario, la richiesta di pagamento di una maggiore imposta, sanzioni e interessi può richiedere un pagamento dilazionato e, se il pagamento del tutto e/o della prima rata avviene entro trenta giorni, le sanzioni del 30% sono ridotte a 1/3 o a 2/3, a seconda del fatto che si tratti di liquidazione automatica o di controllo formale. La prima rata va versata entro trenta giorni dalla comunicazione bonaria.
Il numero delle rate dipende dall’importo da pagare:
– per somme fino a 5.000 euro: l’importo totale può essere rateizzato in un numero massimo di 8 rate trimestrali;
– per somme oltre 5.000 euro: l’importo totale può rateizzare al massimo di 20 rate bimestrali;
Per ottenere la rateazione ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate e richiedere la rateizzazione dell’avviso bonario sarà l’ufficio a effettuare il calcolo delle rate.
Che succede se non si riceve l’avviso bonario?
Secondo la Cassazione, se il contribuente riceve una cartella di pagamento per controlli sulla dichiarazione dei redditi senza però prima aver ricevuto l’avviso bonario, la suddetta cartella può essere annullata per difetto di motivazione. È infatti nulla la cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario.
Ciò non significa che bisogna considerare il debito estinto, ma, se l’avviso non viene notificato il contribuente conserva il diritto ad ottenere la riduzione a 1/3 delle sanzioni da omesso versamento, così come la dilazione degli importi.
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