LEGGE DI BILANCIO 2020, ECCO LE PRINCIPALI MODIFICHE
Il 2 novembre 2019 è stato bollinato dalla Ragioneria Generale il testo del Disegno di Legge della Legge di bilancio 2020. Si attende adesso tutto l’iter parlamentare che prevederanno sicuramente delle modifiche.
In questo articolo riepiloghiamo solo le principali misure fiscali allo studio del Governo.
- proroga per le discipline del super e dell’iper ammortamento,
- riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato al 10%, • istituzione del fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti alla rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito,
- bonus facciate al 90%,
- confermate le detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
- deducibilità dell'Imu, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, I'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi.
- per quanto riguarda il Regime forfetario, diverse sono le modifiche, abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100mila euro. Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila euro, reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20mila euro lordi, reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30mila euro, ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, stabilita la rilevanza del reddito soggetto a imposta sostitutiva per determinare la condizione di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni ex articolo 13 Tuir e quelle per canoni di locazioni (articolo 16 Tuir) e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come l’Isee.
- prolungata di un anno la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0,
- confermato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta introdotto dal Dl n. 8/2017 a favore di chi effettua investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016,
- proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
- la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus), di cui all'articolo l, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
- ripristinata, già a decorrere dal 2019, l’Ace, il precedente incentivo per la patrimonializzazione delle imprese (articolo 1, Dl n. 201/2011). L’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,3%,
- neutralizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise sui carburanti.
- proroga per le discipline del super e dell’iper ammortamento,
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