OPERAZIONI CON SOGGETTI UE COSA SONO E COME FUNZIONANO
Per operazioni intracomunitarie si intendono gli scambi di beni e le prestazioni di servizio effettuate fra soggetti appartenenti a due diversi Stati UE. Rientrano pertanto in tale definizione:
– acquisti e cessioni di beni effettuate con un soggetto residente in un Paese (diverso dal proprio) appartenente alla Comunità Europea
– prestazione di servizio rese / ricevute da un soggetto residente in un Paese (diverso dal proprio) appartenente alla UE
Tali scambi possono essere tra:
– soggetti passivi IVA le operazioni B2B (Business to Business)
– soggetti passivi e soggetti non passivi o privati consumatori: le operazioni B2C (Business to Consumer)
Quando un’impresa italiana vende o acquista beni o prestazioni di servizi ad un fornitore estero, deve prestare attenzione ad una serie di obblighi e adempimenti posti in essere dalla normativa IVA, in questo articolo analizziamo la disciplina relativa a queste fattispecie cercando di dare una linea guida in base alla normativa vigente.
Le cessioni di beni INTRA comunitarie
In riferimento agli scambi dei beni, il regime attualmente in vigore prevede la tassazione nel paese di:
– destinazione per le cessioni effettuate tra operatori economici nei diversi Stati e quindi per le operazioni B2B
– origine per le cessioni effettuate a privati consumatori o B2C.
Il principio di tassazione nel Paese di destinazione prevede:
– la non imponibilità delle operazioni di cessione intracomunitarie
– l’imponibilità delle operazioni di acquisto INTRA con le stesse regole previste per le operazioni interne
l’IVA nelle cessioni INTRA di beni
Affinché per una operazione intracomunitaria possa essere emessa una fattura senza l’applicazione dell’IVA, e quindi non imponibile in base all’ex art. 41 del D.L. 331/93, occorre che siano presenti i seguenti elementi:
– soggettivo: entrambi gli operatori che effettuano lo scambio devono essere titolari di partita IVA, residenti in uno Stato UE e iscritti al VIES;
– oggettivo: l’operazione deve comportare il trasferimento della proprietà a titolo oneroso
– di beni mobili o di altro diritto reale di godimento
– territoriale: la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio sempre appartenente alla UE
In assenza anche di un solo presupposto elencato, verrebbero a mancare le condizioni per applicare la non imponibilità ai fini IVA ex art. 41 del DL 331/93, con conseguente applicazione dell’IVA secondo la normativa nazionale di riferimento.
Essenziale è il CMR, ma che cos’è il CMR?
ATTENZIONE: prima di chiarire che cos’è il CRM e bene puntualizzare che è il cedente che deve fornire l’onere della prova dell’uscita dei beni dal territorio italiano in quanto, in caso di controllo, in assenza di documentazione probatoria, rischia il mancato riconoscimento della “non imponibilità” dell’operazione con recupero dell’IVA.
Occorre pertanto prestare molta attenzione al requisito territoriale e quindi alla prova dell’avvenuta movimentazione dei beni da un Paese UE a un altro. Il contribuente, infatti, in caso di controllo è tenuto a fornire all’Amministrazione finanziaria la prova della consegna dei beni nel territorio del cliente UE. A tale fine, il documento idoneo a dimostrare l’uscita del bene dal territorio italiano è il CMR, firmato per presa in carico dal corriere e controfirmato dal cliente a destinazione.
Il CMR è estremamente importante per testimoniare la movimentazione dei bene, ma non è l’unico documento utilizzabile per fornire la prova. In assenza del CMR, infatti, possono essere utili il DDT firmato dal destinatario, la conferma di ricezione della merce da parte dell’acquirente, il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci, la polizza di carico per i trasporti via mare oppure la lettera di vettura aerea e la lettera di vettura ferroviaria (CIM).
Fattura di acquisto per le operazioni intracomunitarie
Chi ha effettuato un’operazione intracomunitaria non imponibile deve emettere una fattura senza applicare l’IVA riportando:
Per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia e per le prestazioni di servizio ricevute, la relativa fattura senza imposta, emessa dal cedente o prestatore UE, deve essere numerata e integrata dal committente italiano, indicando gli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché l’ammontare dell’imposta.
Le fatture emesse dal fornitore intra-Ue, ricevute dal cessionario residente senza l’addebito dell’imposta, devono essere numerate, integrate e annotate distintamente nel registro delle vendite e, contestualmente, nel registro degli acquisti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93).
Le prestazioni di servizi INTRAcomunitarie
Rispetto alle prestazioni di servizi, l’articolo 7-ter del DPR n. 633/72 prevede che:
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SI CONSIDERINO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO (IN ITALIA) QUANDO SONO RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA (OPERAZIONI “B2B“). OPPURE, QUANDO SONO RESE DA TITOLARI DI PARTITA IVA STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO A SOGGETTI PRIVATI (OPERAZIONI “B2C“)
Per le operazioni B2B secondo il principio di territorialità IVA è rilevante la sede del committente e quindi:
– se la sede è presente in Italia l’operazione è imponibile
– se la sede è all’estero, l’operazione è non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n 633/72.
Per le operazioni B2C il principio di territorialità IVA prevede che sia rilevante la sede del prestatore esecutore della prestazione. Pertanto andrà applicata l’IVA in base al territorio di apparenza di colui che effettua la prestazione.
Operazioni INTRAcomunitarie, fattura elettronica ed esterometro
Le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, anche se identificati nel territorio dello Stato, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Tali operazioni tuttavia sono soggette alla comunicazione tramite i Modelli INTRA e, dal 2019, all’esterometro. Tuttavia, con la fatturazione elettronica, anche se non obbligatoria, viene meno l’obbligo di presentazione dell’esterometro se si rispettano delle caratteristiche.
Vediamo come comportarsi in una serie di esempi pratici che si possono verificare nei rapporti con soggetti UE o extracomunitari.
Cessione di beni B2B o a soggetto passivo UE (Non imponibili ex art. 41 c.1 D.L. 331/93) oppure per cessione di beni nei confronti di titolare di partita IVA UE identificato in Italia (ai sensi artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 ) nonchè per cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972).
– Fattura elettronica – non obbligatoria, ma può essere emessa compilando il campo “Codice Destinatario SDI” inserendo un codice composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre a riportare la partita Iva
– Presentazione modello INTRA solo se trattasi di cessione B2B o a titolare di partita IVA UE
Prestazione di servizi con un soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72), nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (ex artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 ) oppure verso un soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)
– Fattura elettronica – non obbligatoria, ma può essere emessa compilando il campo “Codice Destinatario SDI” inserendo un codice composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria. In questo caso la fattura deve riportare l’indicazione della natura N6 (inversione contabile)
– Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
– Presentazione modello INTRA solo per le operazioni effettuate nei confronti del soggetto passivo non identificato
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