CAUSE CHE IMPEDISCONO L’ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO: I CHIARIMENTI DELL’ADE
Regime forfettario 2019 si può aderire si o no? Il 23 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ben 14 risposte sul tema delle cause di esclusione all’accesso al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2019.
Il regime forfettario è stato introdotto con la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, tale regime fiscale agevolato, è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Con la legge di bilancio 2019 sono state apportate modifiche sostanziali, nell’ambito di applicazione del regime stesso. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause che escludono l’applicazione del regime forfetario.
In questo articolo vediamo i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle domande poste da alcuni contribuenti.
Regime forfettario e possesso di partecipazioni in società
La nuova formulazione della lettera d) dell’articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario
“d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”
La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa di esclusione in caso di possesso di quote di società di capitali è necessaria la compresenza:
1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Al non verificarsi delle seguenti suddette condizioni, la causa di esclusione non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Vediamo alcune casistiche su cui ha puntualizzato l’Agenzia delle Entrate.
Nella Risposta 114/2019 la domanda è posta da una persona iscritto all’Albo degli psicologi e negli ultimi tre anni d’imposta (2016, 2017 e 2018) ha operato in regime di contabilità semplificata. Nel 2017 era ed è tuttora socia di una società semplice immobiliare, che ha solo il codice fiscale in quanto la partita IVA è stata chiusa. L’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la società semplice immobiliare di cui l’istante è socia non produca redditi, in fatto, d’impresa, ha chiarito che può trovare applicazione per il periodo d’imposta 2019 il regime dei contribuenti forfettari.
Nella Risposta 117 del 23 aprile 2019 la domanda è posta da un commercialista proprietario del 20% del capitale sociale di una società tra professionisti che svolge attività di servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione. L’Agenzia ha chiarito che ricorrono entrambe le condizioni per la causa ostativa:
– il controllo diretto/indiretta della società
– l’esercizio da parte della società delle stesse attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista.
che quindi decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (a meno che non cessi la carica di amministratore nel 2020).
Stessa fattispecie per la Risposta 118 del 23 aprile 2019 che fa seguito alla questione sollevata da due commercialisti che possiedono al 50% una srl di consulenza fiscale. Infatti anche in questa ipotesi si verificano tanto il controllo quanto l’esercizio delle stesse attività da parte della società e del professionista (codice ATECO appartenenti alla medesima sezione).
Nella Risposta 119 del 23 aprile 2019 la domanda è stata posta da un soggetto che esercita l’attività di ingegnere ed è socio, seppur con una piccola quota percentuale (1%) che non ne consente il controllo diretto, di una società a responsabilità limitata (SRL), che si occupa di installazione di apparecchiature di misurazione su imbarcazioni. L’Agenzia ha chiarito che l’istante non decadrà dal regime forfettario nel 2020 dato che i codici ATECO dichiarati per l’attività esercitata dalla società a responsabilità limitata e per l’attività esercitata dall’istante sono riconducibili a sezioni del codice ATECO differenti.
Nella Risposta 120 del 23 aprile 2019 il richiedente è un avvocato che fino allo scorso anno rientrava nel cd. regime fiscale di vantaggio con aliquota al 5%. Il soggetto detiene anche una quota di partecipazione minoritaria, quale socio accomandante, nella società in accomandita semplice del padre, svolgente attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione che nel corso degli anni non ha mai garantito alcuna forma di guadagno o comunque di reddito. L’Agenzia ritiene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, pertanto il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Nella Risposta 127/2019 la domanda è posta da un titolare della nuda proprietà di una partecipazione come socio accomandante di una società di persone con tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione. Il soggetto intende rientrare in Italia all’inizio del 2020, trasferendo la sua residenza, al fine di intraprendere un’attività d’impresa, alla quale vorrebbe applicare il regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Nella Risposta 125/2019 la domanda è posta da una, iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, detiene in qualità di socio accomandante, una partecipazione pari al 15 per cento del capitale sociale di una società in accomandita semplice che svolge esclusivamente attività di commercio di materiale da costruzione. Nel corso del 2019 l’interpellante intende donare l’usufrutto di detta quota al nipote, non attualmente socio della società, rimanendo di conseguenza titolare della sola nuda proprietà. L’istante chiede, pertanto, se la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone possa far venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che come espressamente chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio della legge. Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Tuttavia, qualora l’istante dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stessa non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Partita iva con il regime forfettario e reddito da lavoro dipendente
Nella Risposta 116 del 23 aprile 2019 il contribuente che ha posto la domanda, esercita da alcuni anni l’attività professionale di medico chirurgo, per la quale percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso qualificabile come reddito di lavoro autonomo e l’attività di “Continuità Assistenziale” per la quale percepisce un reddito di lavoro dipendente.
Il contribuente ha quindi chiesto se può rientrare o meno nel regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario. Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.
Regime forfettario e attività di praticantato
Nella Risposta 115 del 23 aprile 2019 il contribuente che ha posto la domanda ha svolto, tra il 2017 e il 2018, il praticantato obbligatorio per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile percependo un compenso sotto forma di borsa di studio e una volta ultimato il periodo di pratica, ha aperto partita IVA per iniziare l’attività professionale in regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di accedere al regime forfettario in quanto la norma lo prevede espressamente. In particolare, la lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
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