REGIME FORFETTARIO 2019: COME AVVINE IL PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO
Dopo le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, si attendevano alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario.
In particolare erano oggetto di dubbio le modalità di accesso per coloro che nell’anno precedente erano nel regime ordinario e per coloro che aderivano al “vecchio” regime dei minimi e al “vecchio” forfettario.
In questo articolo viene focalizzata l’attenzione sui chiarimenti apportati dall’Agenzia delle Entrate, dando una chiara indicazione su come aderire al nuovo regime forfettario 2019.
Passaggio al nuovo Regime Forfettario 2019
In merito al passaggio al nuovo regime forfettario 2019, l’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum con la stampa specializzata ha chiarito che:
– coloro che nel periodo di imposta 2018 erano in regime di contabilità semplificata(DPR 600/73) in quanto non rientravano nei requisiti previsti dalla normativa precedente per il regime forfettario possono applicare il regime a partire dal periodo d’imposta 2019 senza fare una comunicazione preventiva e senza esercitare una specifica opzione
– coloro che anche se in possesso dei requisiti, nel periodo d’imposta 2018 avevano deciso di effettuare l’opzione per la contabilità semplificata possono passare al regime forfettario, in quanto regime naturale, anche senza rispettare il vincolo triennale.
Questa comunicazione hanno permesso di chiarie la procedura di ingresso nel nuovo regime agevolato (tanti operatori che attendevano questa comunicazione hanno semplicemente effettuato una comunicazione di variazione all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’ingresso al regime), si attendono comunque ulteriori chiarimenti ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria.
Sostanzialmente è bene precisare che la riforma del regime forfettario 2019 ha unificato e innalzato la soglia dei ricavi a 65.000 euro entro cui è possibile usufruire del regime agevolato, ed in contemporanea ha eliminato i due vincoli presenti nei regimi antecedenti e aggiunti dei nuovi.
In particolare, sono state eliminate le seguenti limitazioni che impedivano l’accesso al regime:
– aver sostenuto spese per lavoro dipendente superiore a 5.000 euro;
– l’acquisto di beni strumentali superiori complessivamente a 20.000 euro;
Sostanzialmente rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possono accedere al nuovo regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni, imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).
Viene tuttavia sono state introdotte alcune limitazioni in merito al possesso di partecipazioni in una Srl ed in particolare al concetto di controllo diretto o indiretto sulla società a tal proposito si invita il lettore a leggere l’articolo in merito (Regime forfettario: e se si è soci di una società?)
Coefficienti di redditività
Per quanto riguarda i coefficienti di redditività non è stata apportata nessuna variazione, da applicare all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% (anch’essa invariata).
Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il passaggio al forfettario per chi è in contabilità ordinaria o semplificata
Nel corso di Telefisco 2019, l’incontro tra l’amministrazione finanziaria e la stampa specializzata sempre atteso dai professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema ed in particolare:
– gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al regime forfettario a partire dal periodo d’imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva.
– il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 dell’articolo 18 DPR 600/73, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Pratiche-camerali.it ti da la possibilità di aprire la tua Partita iva in pochi minuti. Clicca sul pulsante qui sotto e scopri il servizio.
Nb: siamo Dottori Commercialisti se hai bisogno di assistenza o una consulenza lo staff è sempre a tua disposizione. Clicca su contatti e scopri tutte le modalità per contattarci.
Ogni settimana pubblichiamo articoli video e contenuti che ti permettono di non commettere errori amministrativi nella tua attività imprenditoriale, compila il form e resta sempre aggiornato!
La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.