MARCA DA BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA VA SEMPRE MESSA?

Ormai tutti sanno che l’obbligo generalizzato di fattura elettronica è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, ciò che le persone stanno confondendo in questi primi giorni di entrata in vigore della normativa e che, anche sulla fattura elettronica, così come su quella cartacea, in determinati casi occorre apporre e pagare il bollo.

In questo articolo analizziamo quando occorre applicare la marca da bollo sulle fatture elettroniche e come effettuare il pagamento del bollo.

Quando occorre applicare la marca da bollo sulle fatture?

Sono oggetto di imposta di bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a €. 77,47 non assoggettate ad IVA, in particolare:

– Fuori campo IVA: ossia quelle effettuate da soggetti che rientrano nel regime forfettario (art.1 commi 54-89 L.190/2014) e nel Regime dei minimi (art. 27 commi 1-2 DL.98/2011) e quelle a cui manca il requisito oggettivo, soggettivo o territoriale (artt. 2,3,4,5,7 del DPR 633/1972);

– Esenti da IVA: ossia quelle disciplinate all’art. 10 del DPR 633/1972 (come le prestazioni sanitarie, le operazioni immobiliari e finanziarie, l’esercizio di giochi e scommesse, la riscossione dei tributi etc..);

– Escluse da IVA: definite all’art.15 del DPR 633/1972 (ossia le spese in nome e per conto di…);

– Non imponibili: ossia le esportazioni abituali (art. 8 lett. c del DPR 633/1972) e le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis).

 

Marca da bollo su fattura elettronica?

In merito all’apporre la marca da bollo sulla fattura elettronica la disciplina in materia è diversa rispetto alle fatture ordinarie. Infatti, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta in modo virtuale (art. 6 del DM 17 giugno 2014), senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, riportando sul documento la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014”.

Va ricordato che il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 30 aprile di ogni anno utilizzando il codice tributo 2501 per il totale delle marche da bollo utilizzate.

 

Quali sono le sanzioni previste per la mancata applicazione della marca da bollo?

La mancata apposizione della marca da bollo o l’apposizione con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa così come previsto dall’articolo 25 del DPR n 633/72.

Si ricorda infine che l’obbligo di apporre la marca da bollo spetta al soggetto che emette fattura.

 

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