"SALDO E STRALCIO" DELLE CARTELLE AL VIA!!
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato del 7 gennaio 2019, ha informato di aver pubblicato il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) saldo e stralcio delle cartelle.
In questo articolo analizzeremo la fattispecie del “saldo e stralcio” delle cartelle, facendo chiarezza su come aderire e se si rientra nei requisiti per accedervi.
Sostanzialmente il provvedimento di “saldo e stralcio” delle cartelle consente, a tutte le persone che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, ed in particolare con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
“Saldo e stralcio” cartelle le categorie in base all’ISEE
Sostanzialmente si verserà:
– il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro,
– il 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro
– il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.
Da specificare che nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Le somme maturate a favore dell’agente della riscossione saranno comunque dovute a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Chi viene considerato in grave crisi economica?
Sono considerati contribuenti che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica in base alla normativa le persone fisiche:
– con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro;
– oppure coloro che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Inoltre i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 di tali soggetti devono derivare esclusivamente da:
– omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
– omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Si ricorda che: rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.
La scadenza per la presentazione del modello SA-ST, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Qui c’è il link: MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO
Una volta inoltrato il modello, entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.
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