FATTURA ELETTRONICA PER FORFETTARI E MINIMI
Come ormai è risaputo dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto dalla legge di bilancio 2018 sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra le imprese e verso i consumatori finali. Ma come dovranno comportarsi colore che rientrano nel forfettario e nel vecchio regime dei minimi di fronte a questa novità?
In questo articolo viene analizzata la fattispecie della fattura elettronica ed in particolare la fattispecie della ricezione delle fatture passive.
Oltre ai soggetti IVA non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, restano specificamente esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
– soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio dei minimi;
– i soggetti che si avvalgono del regime forfetario.
Per quanto riguarda l’emissione delle fatture la normativa e procedura è chiara, in merito invece alle fatture da ricevere, occorre fare alcune riflessioni.
Per quanto riguarda la procedura il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina la trasmissione delle fatture elettroniche ribadisce quanto segue:
– l’equiparazione nell’ambito dei destinatari tra coloro che rientrano nei regimi agevolati di vantaggio cd dei minimi, forfetario e dell’agricoltura ai consumatori finali. Per tali soggetti l’emittente dovrà procedere a valorizzare il campo “Codice Destinatario”con un codice convenzionale “0000000” anziché inserire il codice a 7 cifre derivante dalla preregistrazione del soggetto passivo;
– la ricezione della fattura avverrà tramite un’apposita area riservatadel sito web dell’Agenzia delle Entrate oppure consegnando copia informatica o analogica.
La data di ricezione del documento, per coloro che si avvalgano dei suddetti regimi agevolati, sarà la stessa in cui sarà disponibile nell’area riservata. Quest’ultima disposizione delinea la differenza rispetto ai soggetti passivi che operano al di fuori dei suddetti regimi e che ricevono la fattura nell’area riservata soltanto alla data di effettiva presa visione. Si tratta di una differenza che si giustifica con la fattispecie che i “minimi” e i “forfetari” non esercitano la detrazione IVA. Viene confermata quindi la diversa rilevanza riconosciuta all’acquisizione della fattura elettronica di acquisto da parte di questi ultimi rispetto alla generalità dei soggetti passivi IVA.
Tirando le somme quindi, per i soggetti ammessi ai regimi agevolati:
– dal lato attivo (fatture emesse)non sono tenuti all’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico e possono continuare con le modalità finora adottate;
– dal lato passivo (fatture ricevute)possono ricevere le fatture utilizzando una softwarehouse oppure recuperare dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate la fattura in formato elettronico oppure riceverla in formato cartaceo.
In fine contribuenti in regime dei minimi e quelli forfetari dovranno, continuare a conservare, in maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo.
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