PACE FISCALE 2019 STRALCIO DEBITI FINO A MILLE EURO

L’Agenzia delle Entrate Riscossione con un comunicato pubblicato in data 09 novembre 2018 ha reso nota l’interpretazione in merito all’articolo 4 del DL 119/2018 relativo allo stralcio delle cartelle di importo fino a mille euro e relative al periodo compreso tra il 2000 ed il 2010.

Si tratta di un chiarimento determinante in quanto nelle ultime settimane erano maturate molteplici interpretazioni in merito agli importi e soggetti beneficiari dello stralcio completo delle cartelle fino a 1000 euro relative al periodo 2000-2010.

In questo articolo viene pubblicato il testo integrale del comunicato così da rendere chiaro al lettore se rientra nella casistica e può considerare il suo debito stralciato.

Ecco il testo ufficiale del provvedimento disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione:

L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro.

In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Una volta effettuato l’annullamento, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata.

Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione.

In particolare:

– debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

– debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:

– ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;

– a debiti scaduti o in scadenza;

In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

 

Stralcio cartelle ex Equitalia fino a 1000 euro ecco le motivazioni.

Le motivazioni che hanno portato a questo provvedimento sono riscontrabili nelle dichiarazioni del presidente del consiglio Conte che in una conferenza stampa del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che se spese per il recupero di queste somme sarebbero state maggiori rispetto al recupero degli importi soggetti.

 

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