L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE FATTURE CONTINUA ANCHE DAL 2019

L’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 ha posto l’attenzione sulla normativa riguardate l’obbligo di registrazione delle fatture attive e passive da parte dei contribuenti.

In questo articolo si fa chiarezza su tutti i riferimenti normativi e sulle “presunte” modifiche che interverranno negli anni futuri.

Le fatture emesse (attive) e quelle di acquisto (passive) devono ancora essere registrate, ma l’obbligo potrà cessare per alcuni soggetti dal primo gennaio 2020. A queste conclusioni si giunge dallo studio combinato di alcune norme contenute nel decreto fiscale (Dl 199/2018).

Per fare chiarezza sull’andamento incerto delle norme in materia di registrazione delle fatture Iva, occorre partire dall’articolo 11 del Dl 87/2018 (decreto dignità): questo dispone che i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Tutt’altro che agevole individuare chi sono i destinatari dell’esonero, in quanto la norma richiamata prevedeva, fino al 31 dicembre 2017, la possibilità di trasmettere lo spesometro su base volontaria, mentre dal primo gennaio 2018, il comma 3 citato contiene l’introduzione della fatturazione elettronica per tutti i contribuenti.

Questo dubbio viene comunque mitigato dagli articoli 12 e 13 dal decreto sulla pace fiscale, in vigore dal 24 ottobre. La prima modifica riguarda l’articolo 23 del decreto Iva, in cui viene previsto che le fatture emesse devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. In sostanza, viene unificato il termine di registrazione sia delle fatture immediate che differite al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per l’applicazione dell’iva. Per le triangolazioni (consegna al terzo acquirente a cura del primo cedente) la nuova norma fissa il termine di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la fattura è stata emessa, e cioè entro il mese dopo la consegna.

L’articolo 13 del Dl 119˛ modifica, invece, l’articolo 25 del Dpr 633/72, eliminando l’obbligo di indicare il numero progressivo attributo in sede di registrazione delle fatture di acquisto, semplificazione apprezzabile in vista dell’obbligo della fatturazione elettronica, la cui registrazione sarà pressoché automatica.

Quindi, ad oggi, la registrazione delle fatture emesse e di acquisto è un obbligo che permane. Resta soltanto da capire a chi sia rivolto l’esonero dalla registrazione introdotto con il decreto dignità.

Ma le cose cambieranno a partire dal 1° gennaio 2020, come previsto dall’articolo 17, comma 2 del decreto legge sulla pace fiscale.

La norma interviene sull’articolo 4 del Dlgs 127/2015, che regola il programma di assistenza basato sui dati acquisiti dall’agenzia delle Entrate per effetto della fatturazione elettronica e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Questo riguarda gli esercenti arti e professioni e le imprese minori. Per questi soggetti verrà meno l’obbligo della registrazione delle fatture emesse e ricevute, ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della registrazione Iva (in pratica quasi tutti).

Il legislatore ha considerato, quindi, che le imprese minori che determinano il reddito secondo il criterio delle registrazioni Iva necessitano di disporre dei registri Iva. Per la verità, la necessita di disporre della contabilità Iva ai fini della determinazione del reddito sussiste anche per gli altri contribuenti in contabilità semplificata, nonché per gli esercenti arti e professioni.

In ogni caso, le modifiche introdotte dal decreto sulla pace fiscale ci han-no fatto comprendere che l’obbligo delle registrazioni Iva non è venuto meno. L’articolo 17 del Dl 119/2018 modifica anche i riferimenti relativi all’opzione e conseguenti agevolazioni per i commercianti al minuto che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti, dal 1° gennaio 2020, questo adempimento diviene obbligatorio. Decorrenza anticipata al 1° luglio 2019˛ per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro.

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