L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN UNA SRL
Il capitale sociale indicato nell’atto costitutivo della S.r.l. può essere aumentato sia con l’apporto di nuovi conferimenti da parte dei soci o dei terzi (aumento di capitale a pagamento) che mediante l’imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi di patrimonio netto disponibili (aumento gratuito).
In questo articolo focalizziamo l’attenzione sulla normativa in merito all’aumento di capitale sociale in una srl.
L’aumento di capitale deve essere deliberato, necessariamente, dai soci riuniti in assemblea, con voto a favore di almeno il 50% del capitale sociale.
Il capitale sociale della S.r.l. può essere aumentato anche nella casistica, se la società ha perdite di bilancio non ancora coperte, e se la loro somma non incide per più di 1/3 sul capitale: in tali casi è legittima l’assunzione di una delibera di aumento di capitale, in quanto la disciplina civilistica mostra di tollerare il disallineamento del capitale reale rispetto al capitale nominale, nei limiti di una riduzione del capitale reale entro il terzo del capitale nominale, senza che sia a tal fine necessaria alcuna preventiva copertura della perdita esistente e senza nemmeno che vi sia la necessità di previamente appurare, attraverso una idonea situazione patrimoniale, l’esatto ammontare della perdita.
In particolare, sono consentite tutte le seguenti procedure:
- aumento di capitale sociale in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di 1/3;
- aumento di capitale sociale (adottato in sede di “opportuni provvedimenti” ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 1, c.c.) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale;
- aumento di capitale sociale in caso di perdite incidenti sul capitale per più di 1/ 3, se il capitale non si è ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata;
- aumento di capitale sociale in caso di perdite incidenti sul capitale per più di 1/3, se il capitale non si è ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui la perdita è stata rilevata, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro 1/3;
- aumento di capitale sociale in caso di perdite incidenti sul capitale per più di 1/3, se il capitale si è ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata in base agli artt. 2447 e 2482-ter, c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro 1/3.
È sempre possibile aumentare a pagamento il capitale sociale di una società sottoposta a concordato preventivo, indipendentemente dalla fase della procedura nella quale essa si trovi: detta operazione, per le sue intrinseche caratteristiche, non richiede alcuna autorizzazione giudiziale e non pone problemi di compatibilità con la procedura;
inoltre, la disciplina del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale non assume connotati particolari in virtù della pendenza della procedura e quindi la sua compressione/esclusione riceve soluzioni analoghe a quelle fornite con riferimento alla situazione di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, mentre anche gli incrementi del patrimonio netto – senza intervenire sul capitale – sono sempre possibili, indipendentemente dalla fase della procedura, e non richiedono alcuna autorizzazione giudiziale: se gli apporti sono sottoposti a condizione risolutiva e chi li effettua vuole garantirsi il diritto ad una restituzione in prededuzione, si applica quanto prescritto dall’art. 182-quinquies, commi 1, 2 e 3, L.F. (Consiglio Notarile di Firenze, massime 2013).
In ogni caso, l’aumento di capitale non esime dall’obbligo di allegare al verbale, o comunque depositare congiuntamente allo stesso presso il PRI, la situazione patrimoniale rilevante la perdita (se questa non è già stata pubblicizzata).
In linea generale, spetta ai soci il diritto d’opzione, sulla base della % detenuta nella S.r.l. prima dell’aumento (art. 2481-bis, comma 1, primo periodo), ma l’atto costitutivo può escluderlo, sancendo che l’aumento avvenga mediante l’offerta a terzi delle azioni di nuova emissione (art. 2481-bis, comma 1, secondo periodo).
Tale clausola:
– ove esercitata, legittima il diritto di recesso dei soci che non hanno consentito alla decisione;
– non è attuabile nel caso di ricostituzione del capitale sociale precedentemente abbattuto per perdite.
La decisione di aumento del capitale deve anche stabilire: sovrapprezzo più il termine di sottoscrizione.
Il termine di sottoscrizione deve essere di almeno 30 gg. dalla data di comunicazione al socio della possibilità di partecipare all’aumento di capitale.
La decisione può altresì prevedere che le quote non sottoscritte nei termini da uno o più soci possano essere sottoscritte da altri soci/terzi.
Entro 30 gg. dall’avvenuta sottoscrizione, gli amministratori hanno l’obbligo di depositare apposita COMUNICAZIONE presso il PRI.
In ogni caso, la mancata sottoscrizione dell’intero aumento di capitale nei termini stabiliti dalla delibera comporta che l’aumento possa essere eseguito in misura parziale solo se ciò sia stato espressamente previsto nella decisione di aumento.
Gli effetti della sottoscrizione delle nuove quote per il socio decorrono dal termine finale di sottoscrizione, salvo diversa clausola della relativa delibera.
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