DETRAZIONI E DEDUZIONI 730/UNICO PERSONE FISICHE 2018

Ottobre è alle porte, e con esso arriva la scadenza per l’invio dei dichiarativi, in questo articolo focalizziamo l’attenzione sulle spese che possono essere dedotte o detratte in sede di dichiarazione dei redditi.

In sede di compilazione del Quadro E modello 730 e del Quadro RP Modello Redditi, ciascun contribuente, può portare in detrazione o in deduzione, determinate spese ed oneri sostenuti nell’anno precedente, al fine di diminuire il carico di tasse da dover pagare.

Differenza tra detrazioni e deduzioni.

Si definisce detrazione da 730 o Unico, l’agevolazione che dà la possibilità al contribuente di scaricare le spese sostenute nell’anno, sottraendole direttamente dall’imposta da pagare.

Qualora la detrazione sia superiore all’imposta dovuta, al contribuente non spetta un rimborso della parte in eccesso, salvo sé le detrazioni hanno in oggetto canoni di locazione (per le quali è possibile chiedere il rimborso)

Si definiscono spese deducibili, tutte le spese che possono essere portate in diminuzione della base imponibile su cui si calcolano le imposte.

Tra le spese deducibili 2018, troviamo ad esempio le spese per il versamento dei contributi obbligatori volontari o le erogazioni liberali a favore di Onlus, università ecc, oneri quindi che intervengono a ridurre il reddito complessivo sul quale calcolare l’imposta dovuta.

Dichiarazione dei redditi 2018 spese deducibili

– Contributi previdenziali e assistenziali.

– Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;

– Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro;

– Contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL: riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);

– Riscatto anni di laurea;

– Ricongiunzione contributi;

Spese mediche assistenza disabili Deducibili:

Le spese deducibili mediche generiche e quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell’art. 10 del Tuir sostenute dai disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono interamente deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano quelle relative:

– spese deducibili Assistenza infermieristica e riabilitativa;

– spese deducibili Personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

– spese deducibili Personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

– spese deducibili Personale con la qualifica di educatore professionale;

– spese deducibili Personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire delle deduzioni fiscali anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento ma qualora ricoverate presso un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica.

Contributi previdenziali deducibili:

Elenco contributi previdenziali e assistenziali deducibili in dichiarazione dei redditi, sono:

– senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati ai fini di riscatto degli anni di laurea e ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe.

– fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione contributi.

– fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro.

Dichiarazione dei redditi 2018 spese detraibili

Spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale vanno indicate nel Rigo E61 Modello 730 2018 e Rigo RP64 del Modello Unico Persone Fisiche 2018.

Le detrazioni Irpef spettanti sono:

– Ecobonus 65% e 50% ristrutturazioni edilizie;

– Bonus mobili 2018;

– Bonus casa 2018;

– Sismabonus

 

Spese detraibili canoni locazione.

La detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, devono indicare nel Rigo E71 – E72 nel Modello 730 e nel Rigo RP71 – RP72 nel Modello UNICO, obbligatoriamente i dati della locazione, degli inquilini, la tipologia contrattuale.

Le spese detraibili riferite ai canoni di locazione sono:

– Canoni locazione inquilini a basso reddito: detrazione IRPEF pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71, euro 150 se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.

– Canoni locazione abitazione principale per lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro: detrazione di 991,60 euro se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro e di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma è entro i 30.987,41 euro.

– Canoni locazione abitazione principale per giovani tra 20 e 30 anni, detrazione di 961,60 euro per reddito complessivo fino a € 14.493,70.

– Canoni alloggi sociali: dal 2014 al 2016 spetta la detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro.

– Canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede: detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

– Contratti a canone convenzionato: spetta una detrazione di 495,80 euro, se il reddito non è oltre i 15.493,71 euro e di 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Spese Sanitarie detraibili 730 e Unico

Il contribuente ha la possibilità di detrarre le spese mediche del 19% sull’imposta senza contare la franchigia di € 129,11 calcolata l’altro anno. Se si supera il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote all’anno in egual misura.

Per poter essere detratta la spesa sanitaria, deve essere documentata con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino, riguardo invece l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale destinatario.

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