SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, OPPORTUNITA’ PER LE PMI

Con l’art. 57, co. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50 sono state estese a tutte le S.r.l. qualificabili quali piccole e medie imprese (Pmi) una serie di opportunità caratteristiche del modello azionario, inizialmente riservate alle sole start up innovative costituite in forma di S.r.l. e successivamente ampliate anche alle piccole e medie imprese innovative sempre costituite in for-ma di S.r.l.

Trattasi di prerogative – in precedenza riservate alle Società per azioni – attinenti tanto il piano organizzativo, quanto quello del finanziamento della società e della circolazione delle sue partecipazioni.

Risulta quindi essenziale delimitare l’ambito soggettivo di applicazione delle richiamate normative, definendo la nozione di Pmi, che è desumibile dalla Raccomandazione comunitaria n. 2003/361/CE del 6.5.2003.

Nozione a sua volta recepita nella legislazione ita-liana dal Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, inerente la disciplina dei soggetti emittenti.

Si qualificano quindi quali piccole e medie imprese le società che – in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato – soddisfano i criteri seguenti:

1. numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;

2. totale dello Stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni;

3. fatturato annuo netto non superiore a € 50 milioni, con la precisazione che, mentre il parametro di cui al punto 1) deve comunque essere rispettato, i parametri di cui ai punti 2) e 3) sono da intendersi fra loro alternativi.

Tale qualificazione di Pmi può quindi interessare tanto una società già esistente – che potrà così adottare le relative modifiche statutarie – quanto una società di nuova costituzione, che per definizione è priva dei parametri di riferimento rappresentati da dipendenti e fatturato.

L’ampiezza dei parametri di cui sopra è tale per cui l’assoluta maggioranza delle S.r.l. esistenti presenta i requisiti per qualificarsi quali Pmi e, quindi, per potersi avvalere della sopra richiamata normativa, in deroga alle previsioni dettate dal Codice civile.

Considerato che la possibilità (per la S.r.l. qualificata quale Pmi) di avvalersi legittimamente delle deroghe al Codice civile consegue al rispetto degli indicati parametri, non già ad una specificità statutaria (quale quella prevista per le start up innovative, che devono avere per oggetto sociale prevalente l’esercizio di un’attività innovativa), ovvero all’iscrizione della società in un’apposita sezione del Registro delle Imprese (prevista per la S.r.l. qualificata quale Pmi innovativa), particolare attenzione andrà posta – da parte del notaio chiamato ai sensi dell’art. 2436, c.c. – alla verifica della effettiva sussistenza delle indicate condizioni.

Deroghe al diritto societario

L’art. 57, D.L. 50/2017, introducendo alcune modifiche all’art. 26, D.L. 179/2012, consente di estendere la disciplina originariamente dettata per le sole S.r.l. start up innovative anche alle Pmi costituite in forma di S.r.l.

L’insieme delle norme derogatorie alla disciplina di diritto comune – inizialmente destinate alla sola start up innovativa – vengono solitamente distinte in deroghe temporanee, tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo in cui la società mantiene la qualifica di start up innovativa e deroghe ad effetti permanenti, riferibili a tutte le S.r.l. qualificabili quali Pmi.

Rientrano fra le deroghe di carattere temporaneo (regolate dall’art. 26, co. 1, 7, 8 e dall’art. 31, D.L. 179/2012):

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