SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, OPPORTUNITA’ PER LE PMI
Con l’art. 57, co. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50 sono state estese a tutte le S.r.l. qualificabili quali piccole e medie imprese (Pmi) una serie di opportunità caratteristiche del modello azionario, inizialmente riservate alle sole start up innovative costituite in forma di S.r.l. e successivamente ampliate anche alle piccole e medie imprese innovative sempre costituite in for-ma di S.r.l.
Trattasi di prerogative – in precedenza riservate alle Società per azioni – attinenti tanto il piano organizzativo, quanto quello del finanziamento della società e della circolazione delle sue partecipazioni.
Risulta quindi essenziale delimitare l’ambito soggettivo di applicazione delle richiamate normative, definendo la nozione di Pmi, che è desumibile dalla Raccomandazione comunitaria n. 2003/361/CE del 6.5.2003.
Nozione a sua volta recepita nella legislazione ita-liana dal Regolamento Consob di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, inerente la disciplina dei soggetti emittenti.
Si qualificano quindi quali piccole e medie imprese le società che – in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato – soddisfano i criteri seguenti:
1. numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;
2. totale dello Stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni;
3. fatturato annuo netto non superiore a € 50 milioni, con la precisazione che, mentre il parametro di cui al punto 1) deve comunque essere rispettato, i parametri di cui ai punti 2) e 3) sono da intendersi fra loro alternativi.
Tale qualificazione di Pmi può quindi interessare tanto una società già esistente – che potrà così adottare le relative modifiche statutarie – quanto una società di nuova costituzione, che per definizione è priva dei parametri di riferimento rappresentati da dipendenti e fatturato.
L’ampiezza dei parametri di cui sopra è tale per cui l’assoluta maggioranza delle S.r.l. esistenti presenta i requisiti per qualificarsi quali Pmi e, quindi, per potersi avvalere della sopra richiamata normativa, in deroga alle previsioni dettate dal Codice civile.
Considerato che la possibilità (per la S.r.l. qualificata quale Pmi) di avvalersi legittimamente delle deroghe al Codice civile consegue al rispetto degli indicati parametri, non già ad una specificità statutaria (quale quella prevista per le start up innovative, che devono avere per oggetto sociale prevalente l’esercizio di un’attività innovativa), ovvero all’iscrizione della società in un’apposita sezione del Registro delle Imprese (prevista per la S.r.l. qualificata quale Pmi innovativa), particolare attenzione andrà posta – da parte del notaio chiamato ai sensi dell’art. 2436, c.c. – alla verifica della effettiva sussistenza delle indicate condizioni.
Deroghe al diritto societario
L’art. 57, D.L. 50/2017, introducendo alcune modifiche all’art. 26, D.L. 179/2012, consente di estendere la disciplina originariamente dettata per le sole S.r.l. start up innovative anche alle Pmi costituite in forma di S.r.l.
L’insieme delle norme derogatorie alla disciplina di diritto comune – inizialmente destinate alla sola start up innovativa – vengono solitamente distinte in deroghe temporanee, tuttora destinate ad essere efficaci solo per il periodo in cui la società mantiene la qualifica di start up innovativa e deroghe ad effetti permanenti, riferibili a tutte le S.r.l. qualificabili quali Pmi.
Rientrano fra le deroghe di carattere temporaneo (regolate dall’art. 26, co. 1, 7, 8 e dall’art. 31, D.L. 179/2012):
- a previsione relativa alla posticipazione di un anno dei termini. Infatti il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start up innovative che si trovino nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 o 2482-ter. c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite le-gale), è inoltre previsto che l’assemblea convocata senza indugio dall’organo amministrativo – in alternativa all’immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento dello stesso ad un importo non inferiore al minimo legale – può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Ne consegue che, fino alla chiusura dell’esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
- la previsione che consente alle start up innovative in forma di S.r.l. l’emissione – a seguito dell’apporto di soci o di terzi anche di opera o servizi – di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali, ovvero anche di diritti amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci). Disposizione analoga a quella dettata (dall’art. 3246, co. 6, c.c.) per la S.p.a., che consente a quest’ultima l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ed amministrativi, con l’esclusione del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. Un’esclusione dal voto tuttavia non assoluta, in quanto (ai sensi dell’art. 2351, co. 5, c.c) agli strumenti finanziari emessi dalla (sola) S.p.a, può es-sere attribuito il diritto di voto su argomenti specificamente indicati. Agli stessi strumenti finanziari può altresì essere riservata – secondo modalità dettate dallo statuto – la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. L’emissione – da parte della start up in-novativa in forma di S.r.l. – degli indicati strumenti finanziari partecipativi, rappresenta una prerogativa che necessita di specifica previsione statutaria, non trovando quindi applicazione automatica;
- l'esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto a favore della Camera di Commercio;
- il mancato assoggettamento della start up innovativa a procedure concorsuali diverse dalla disciplina del sovraindebitamento.
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