17 SETTEMBRE TEMPO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA II TRIMESTRE

Neanche il tempo di rientrale nel “bel Paese” che ci ritroveremo di nuovo nella nostra routine “correre, correre e correre” per tutti gli adempimenti che la Nostra legislazione ci impone.

La comunicazione liquidazione periodica IVA è un nuovo adempimento fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio insieme al nuovo spesometro fatture e che serve ai soggetti obbligati, per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, ai sensi dell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Esclusi da detta comunicazione liquidazione iva i soggetti titolari di partita IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell’anno decadono le condizioni di esonero.

Per norma di legge, i termini per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva dovrebbero essere identici a quelli per la presentazione dello spesometro, che è disciplinato dall’articolo 21 “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” del decreto legge 21 maggio 2010, n.78. L’ articolo 21-bis detta le regole in materia di «Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva».

Il comma 1° dell’articolo 21–bis stabilisce che «i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate».

È inoltre disposto – articolo 1, comma 932, legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018 – che «al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30˛ luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre». È quindi certo che il termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21) scade il 30˛ settembre, che slitta a lunedì 1° ottobre.

Tuttavia, quello che la legge unisce, il Fisco divide.

Va infatti segnalato che nello scadenzario dell’agenzia delle Entrate, come scadenza della comunicazione Iva periodica del secondo trimestre è indicata la data del 16 settembre 2018, invece del 30˛ settembre, che slitta a lunedì 1° ottobre. L’agenzia delle Entrate “privilegia” la scadenza del 16 settembre, sia perché la proroga al 30 settembre, di cui al predetto articolo 1, comma 932, legge 205/2017 di Bilancio 2018, richiama solo l’articolo 21, sia per motivi di controllo dei dati delle liquidazioni Iva da comunicare entro il 16 settembre, che slitta a lunedì 17 settembre, con i dati dei versamenti del secondo trimestre 2018, il cui termine è scaduto il 20 agosto.

La scadenza autonoma al 17 settembre per le liquidazioni Iva trova anche una copertura legislativa con l’articolo 11, comma 2 del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, il decreto Dignità, che fissa comunque una scadenza semestrale per l’invio delle fatture.

 

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