SRL QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TRASFERIBILITA’
La % di partecipazione dei soci alla S.r.l. non può essere rappresentata da azioni né formare oggetto di sollecitazione all’investimento (art. 2468, comma 1).
La S.r.l. non può mai acquistare proprie quote, né fornire prestiti o garanzie per il loro acquisto da parte di terzi (art. 2474).
La quota è unica e riferita al socio titolare: nel caso di comproprietà, occorrerà nominare un rappresentante comune che si interfacci con la S.r.l. (art. 2468, comma 5).
La quota può formare oggetto di esecuzione forzata da parte del creditore particolare del socio, purché ne venga data notizia alla S.r.l.: tale disposizione si applica, ad esempio, nel caso di fallimento del socio (art. 2471).
La quota può inoltre formare oggetto di pegno/usufrutto/sequestro: valgono in tal caso le norme previste, nelle medesime ipotesi, per le S.p.A. (art. 2471-bis; v. “S.p.A.”, par. 3.2.1).
Il pegno e l’usufrutto di quote di S.r.l. possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, essendo a tali atti inapplicabile la procedura prevista per la cessione di quote della medesima società, per la quale è possibile la modalità dell’atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositata al PRI da un intermediario abilitato, qua-le un dottore commercialista (Ministero dello Sviluppo economico, nota 5.7.2011, n. 0127447).
Se non diversamente stabilito dall’atto costitutivo, le quote sono proporzionali al valore del conferimento effettuato dal socio e garantiscono diritti sociali in egual misura (art. 2468, comma 2). L’atto costitutivo può tuttavia prevedere diritti particolari di uno o più soci in merito a (art. 2468, comma 3):
– quota di utile. Eccetto che per il caso dell’attribuzione di un “particolare diritto” a uno o più soci, ai sensi dell’art. 2468, c.c., è illegittima la clausola statutaria che prevede la distribuzione degli utili in misura non proporzionale rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, così come è illegittima la clausola statuaria la quale preveda che gli utili siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella decisione di approvazione del bilancio o in altra decisione dei soci;
– amministrazione della società;
– altri aspetti della vita sociale (massima CNM n. 46).
Detti diritti particolari, per essere modificati, necessitano del consenso unanime dei soci, salvo diversa disposizione statutaria.
Trasferibilità delle quote
Lo statuto può subordinare a particolari condizioni la circolazione delle quote, altrimenti liberamente trasferibili (art. 2469, comma 1).
Gli atti di trasferimento di quote di S.r.l. possono essere sottoscritti con firma digitale e depositati presso il PRI da un dottore commercialista (art. 36, comma 1-bis, d.l. 112/2008).
Qualora sia prevista l’intrasferibilità della quota e/o la subordinazione della cessione al mero gradimento degli organi sociali, è inderogabilmente concesso ai soci il diritto di recesso: l’atto costitutivo può stabilire un termine, comunque minore o uguale di 2 anni dalla sottoscrizione della quota, prima di poter effettivamente esercitare tale diritto (art. 2469, comma 2).
Sono comunque efficaci le clausole di prelazione con diritto esercitabile a un prezzo minore del valore di recesso: in tal caso, infatti, il socio cedente può sempre avvalersi del diritto di recesso (massima CNM novembre 2005); sono possibili anche vincoli di circolazione specifici per una o più quote (e non per tutte): in tal caso, si vengono a costituire quote con diritti particolari del socio agli effetti di legge (massima CNM n. 95).
L’avvenuto trasferimento della partecipazione è efficace dalla data di deposito presso il PRI dell’atto traslativo della proprietà, redatto, quantomeno, nella forma della scrittura privata autenticata. Il deposito deve avvenire entro 30 gg. dalla firma dell’atto di trasferimento (art. 2470, comma 2).
Nel caso di trasferimento della quota a più persone, è preferita quella che, per prima, ha chiesto in buona fede l’iscrizione presso il PRI (art. 2470, comma 3).
La società che, in seguito a fusione/scissione, risulti titolare di quote di S.r.l. in precedenza di pertinenza di altra società partecipante all’operazione è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data di efficacia della fusione/scissione, senza necessità di attendere l’iscrizione del suo nominativo nel PRI: tale formalità risulta infatti, nel caso di specie, inapplicabile, non vertendosi in un vero caso di trasferimento, quanto piuttosto in uno di “evoluzione” degli interessati e dei loro patrimoni (Massime Notai Triveneto, settembre 2010).
L’alienante risponde in solido con il cessionario del pagamento dei decimi residui della quota (art. 2472), ma tale responsabilità:
– è limitata a 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel PRI;
– è subordinata alla preventiva infruttuosa escussione del cessionario.
L’abolizione, per via legislativa, dell’obbligo di tenuta del libro soci nelle S.r.l. non ne impedisce l’adozione facoltativa, per scelta statutaria: è così possibile posticipare, attraverso un apposito richiamo statutario, l’effetto del trasferimento delle partecipazioni sociali di fronte alla società al momento di iscrizione del fatto su detto libro soci, purché ne sia già stata adempiuta la relativa iscrizione presso il PRI (massima CNM n. 115).
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