DICHIARAZIONE IVA 2018 ULTIMA SCADENZA PRIMA DELL’OMISSIONE
La dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2018) può essere inviata fino al 30 aprile 2018. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in forma telematica direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. Se inviata dopo la scadenza del 30 aprile, la dichiarazione IVA si considera in ritardo se la trasmissione avviene non oltre il 29 luglio (entro 90 giorni dalla scadenza). Dato che il 29 è ricaduto di domenica oggi 30/07/2018 è l’ultimo giorno per l’invio. Se viene, inviata oltre 90 giorni (quindi dopo il 30 luglio), la dichiarazione viene considerata omessa.
A chiusura delle operazioni compiute nel periodo d’imposta, tutti i soggetti passivi muniti di Partita IVA devono provvedere alla preparazione e successivamente all’inoltro in via telematica di una dichiarazione che riassume il complesso delle operazioni attive e passive, suddivise per aliquota nonché l’eventuale emersione di un debito o di un credito d’imposta. L’adempimento consente:
- la determinazione del volume d’affari dell’anno al fine di poter determinare se il soggetto abbia o meno diritto a determinate semplificazioni contabili;
- la determinazione dell’IVA effettivamente detraibile;
- il controllo dei casi in cui il soggetto deve applicare il prorogata per l’anno successivo e la percentuale;
- la rettifica di eventuali errori nelle liquidazioni periodiche;
- la scelta o conferma di eventuali opzioni previste dalle norme.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Soggetti obbligati: Sono obbligati alla redazione ed invio della dichiarazione annuale IVA, tutti i soggetti muniti di partita IVA stabiliti in Italia abbiano o meno compiuto operazioni imponibili, i soggetti non stabiliti in Italia ma che si sono identificati direttamente; i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti che non si sono identificati direttamente; le stabili organizzazioni, le società controllanti che aderiscono all’IVA di gruppo.
Soggetti esonerati: Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i soggetti:
- che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti in regime di dispensa ex art. 36-bis. L’esonero viene meno se il contribuente:
– è tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata in anni precedenti;
– abbia effettuato operazioni intracomunitarie
– abbia effettuato acquisti da soggetti che obbligatoriamente applicano il regime di reverse charge;
- produttori agricoli con un volume d’affari riferito all’anno precedente non superiore a 7.000 euro;
- esercenti attività di intrattenimento, gioco e spettacolo in regime forfetario;
- soggetti di ridotte dimensioni (forfetari: compensi conseguiti non superiori a euro 30.000; spese per dipendenti non superiori ad euro 5.000; possesso di beni strumentali non superiori ad euro 20.000, ovvero rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile);
- persone fisiche ed imprese individuali titolari di un’unica azienda che è concessa in affitto a terzi senza svolgere alcuna attività rilevante ai fini IVA;
- rappresentanti fiscali “leggeri”;
- associazioni sportive dilettantesche, pro-loco;
- associazioni ed enti non soggetti passivi d’imposta, ma titolari di un numero di partita IVA solo perché hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre la soglia di legge;
- imprese extra UE con attività di e-commerce, identificate in Italia.
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I soggetti che hanno una partita Iva in forma individuale aderiscono in generale al regime fiscale della contabilità semplificata.
Regime che prevede la tenuta dei registri Iva, della liquidazione dell’Iva trimestrale dello spesometro, e il pagamento delle imposte dirette (Irpef e in alcuni casi anche l’Irap).
In alternativa, come ho accennato sopra, i contribuenti che detengono alcuni requisiti, possono aderire al regime forfettario, che prevede molte semplificazioni in termini sia di imposte da pagare (no Iva e Irap), di adempimenti contabili e fiscali (no registri Iva, Intrastat e spesometro).
In ogni caso, qualunque sia il regime fiscale prescelto è obbligatorio presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi (modello Redditi P.F.). Questo a prescindere dai compensi percepiti nell’anno.
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