CHUSURA SRL: COSA SUCCEDE AI DEBITI SOCIALI

Le domande che ci vengono spesso presentate a riguardo della chiusura di Srl, che hanno in essere ancora debiti sociali sono:

– Cosa succede ai debiti sociali una volta che la società viene chiusa?

– Ne rispondo i soci dopo la chiusura?

– Quali sono i rischi personali dei soci?

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questa fattispecie, fornendo un quadro chiaro per tutti coloro che sono (o lo erano) soci di una Società a responsabilità limitata (vale anche per le altre società di capitale).

L’orientamento giurisprudenziale prevalente di legittimità ha precisato (Cfr. semt. 31 gennaio 2017, n. 2444), in unione peraltro al dettato normativo ( art. 2495 c.c), secondo cui dopo la cancellazione delle società di capitali “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” che i soci solo se e nella misura in cui abbiano riscosso importi dal bilancio finale di liquidazione, subentrano dal lato passivo nel rapporto col creditore insoddisfatto solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, di modo che l’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, correlativamente, della legittimazione ai fini della prosecuzione del processo.

In sostanza, secondo tale orientamento se i soci nulla hanno percepito a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione e della conseguente cancellazione della società, la causa del creditore insoddisfatto si estingue, perché non c’è più nessuno contro cui rivolgersi: la società è estinta ed i soci non avendo ricevuto nulla, nulla debbono.

Se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese, deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’ammontare di tale attivo (in pratica, deve dimostrare l’ammontare di quanto ha percepito ciascun socio in fase di liquidazione della società).

In questo caso, come si evince e contrariamente a quanto accade in genere, l’onere della prova ricade sull’Amministrazione Finanziaria.

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.

La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.

Ne consegue che se, in fase di liquidazione, al socio viene riconosciuta una quota di 2.000 euro ad esempio, per i debiti verso l’erario ma anche per quelli verso i fornitori o le banche, il socio risponderà solo fino alla soglia di 2.000 euro.

Nulla devono e non rispondono di alcun debito della società estinta, i soci che invece non hanno percepito nulla dalla fase di liquidazione della società.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, può chiedere il saldo dei debiti della società cancellata, solo quando dimostra che nella fase della liquidazione ci sia stata una distribuzione di attivo della società stessa.

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