Dichiarazione d’intento 2018, che cos’è, per chi, e sanzioni previste.

Dichiarazione d’intento che cos’è.

La dichiarazione di intento è un documento con il quale l’esportatore certifica al Fisco, assumendosene la responsabilità, la qualifica di “esportatore abituale”, qualifica che gli consente di acquistare o importare beni e servizi senza la applicazione dell’IVA. 

Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale comunica al proprio fornitore la volontà di acquisto di beni e servizi senza pagamento IVA nei limiti di una determinata soglia (plafond).

La normativa di riferimento per tale adempimento ha subito una rivisitazione del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate il 2 dicembre 2016, che ha avuto esecuzione dal 1° marzo 2017.

Il nuovo modello in esecuzione dal 1°marzo 2017 è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto, in particolare quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo di tempo (es dal 01/01/2018 al 31/12/2018). Pertanto, restano, solo due modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà scegliere:

– Presentazione della dichiarazione di intento per una singola operazione, indicando l’importo di una solo operazione nell’apposito campo.

– Presentazione della dichiarazione di intento in riferimento ad una o più operazioni, fino a concorrenza di un determinato ammontare.

Dichiarazione d’intento per chi.

Chi fa richiesta di dichiarazione d’intento sono coloro che hanno la qualifica di esportatori abituali. Tale qualifica può essere acquisita da parte degli operatori economici che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, abbiano registrato esportazioni, cessioni intra-comunitarie, o operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo

Tale regime agevolato di sospensione d’imposta, può essere usufruito dagli esportatori abituali che effettuano operazioni commerciali sia con Paesi UE che Extra UE, a patto di rispettare determinati requisiti, in particolare: 

– Cessioni intracomunitarie di beni.

– Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell’esercizio della propria attività d’impresa.

– Esportazioni dirette (le indirette sono escluse).

– Operazione relazionate a trattati e accordi internazionali.

– Operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa.

– Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

 

Le dichiarazioni d’intento possono essere emesse fino a concorrenza di un determinato plafond.

Plafond che si calcola come somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, non imponibili registrate ai fini IVA:

– Nell’anno precedente a quello in cui si vogliano effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’IVA, si utilizza il plafond annuale.

– Nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’IVA si utilizza il plafond mobile.

Dichiarazione d’intento sanzioni.

Sono previste sanzioni amministrative (fino a 2000 euro) entrate in vigore dal 2017 per il fornitore dell’esportatore abituale che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento ed aver verificato l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

In caso di errata compilazione della dichiarazione d’intento sono previste diverse sanzioni in base alla fattispecie in particolare:

– Se sulla fattura non è riportato il numero ad essa attribuita dalla dichiarazione d’intento, si applica la sanzione unica per irregolarità formale, da 250 a 2.000 euro.

– La mancata numerazione è sanzionata da 516 a 2.582 euro.

– La mancata conservazione della documentazione prevista dalle normative in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (IVA), è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

– È passibile di sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’art. 8, comma 1, del Dpr 633/72, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d’ intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

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