Deposito Bilancio, imputazione perdite anni precedenti.

In piena campagna di deposito di bilancio, spesso quando ci siamo trovati a chiude i bilanci, tanti clienti ci hanno chiedo delle perdite degli anni passati. Questo articolo ha lo scopo di esporre la disciplina legata a questa fattispecie, cercando di renderla comprensibile per tutti.

 

Il Tuir (Testo Unico Delle Imposte sui redditi) disciplina all’ art 84 il regime di compensazione delle perdite realizzate dai soggetti Ires (società di capitali).

Disciplina che era stata soggetta a revisione dal DL 233/2066 che prevedeva tra l’altro il riporto illimitato delle perdite nei primi 3 anni dalla costituzione dell’impresa e le perdite dei soci che aderivano al regime della trasparenza (art. 115 e 116 del Tuir).

Successivamente il DL 98/2011 ha modificato la disciplina relativa al riporto delle perdite dei soggetti Ires disponendo il generale riporto illimitato entro determinati limiti.

Cerchiamo di fare chiarezza sulle singole fattispecie (società di capitali, società di persone, imprese individuali in contabilità ordinaria, imprese in contabilità semplificata e forfettari)

Società di capitali.

Il generale le perdite fiscali determinate in un periodo di imposta possono eesere computate in diminuzione dei redditi generati nei periodi successivi:

– Le perdite realizzate nei primi tre esercizi (dalla data di costituzione della società) sono riportabili senza limiti temporali, per la parte eccedente i redditi conseguiti nei periodi successivi e sono compensabili per l’intero importo che trovano capienza nel reddito d’esercizio;

– Le perdite realizzate dal quarto periodo d’imposta successivo all’inizio attività (sempre in funzione alla data di costituzione) sono riportabili per l’intero importo senza limiti temporali e possono essere portate in compensazione in misura non superiore all’ 80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta.

 

Con la circolare n 25 del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza sia di perdite nei primi 3 esercizi (riportabili per intero), sia di perdite nate successivamente (con vincolo dell’80%), non è previsto alcun ordine di priorità.

E’ quindi a discrezione del contribuente decidere di utilizzare prima le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta.

Inoltre è stato posto il veto che ai fini del calcolo dell’80% è necessario fare riferimento al reddito imponibile al lordo, e quindi non al netto, delle perdite ai primi tre periodi d’imposta.

Società di persone.

Le perdite generate dall’attività di Snc, Sas, S.S e dalle associazioni derivanti dall’esercizio di arti o professioni, sono imputate ai soci, in proporzione alla specifica quota di partecipazione agli utili della società.

Le quote di partecipazione agli utili sono stabilite in base proporzionale al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano diversamente determinate nell’atto pubblico ovvero nella scrittura privata di costituzione autenticata dal notaio, oppure da altro atto analogo avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

Nella fattispecie in cui il valore dei conferimenti non appai stabilito, le quote di partecipazione agli utili si intendono uguali.

Una precisazione fa fatta relativamente alle S.a.s. nell’ipotesi di perdite eccedenti l’ammontare del capitale sociale, la ripartizione dell’eccedenza tra i soci non avviene secondo la regola generale citata, ma è applicabile ai soli soci accomandatari.

Pertanto per i soci accomandanti la deducibilità della perdita dal reddito è commisurata al valore massimo rappresentato dalla quota di partecipazione, mentre per i soci accomandatari la deducibilità è concessa oltre la loro quota di partecipazione.

Imprese in contabilità ordinaria.

Per tali soggetti che aderiscono al regime della contabilità ordinaria  le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, sia essa esercitata da soggetti Irpef o da soggetti Ires, è compensabile esclusivamente in diminuzione dei redditi della stessa natura. E’ammesso il riporto non oltre il quinto anno.

C’è da precisare che non è ammessa la compensazione parziale e se negli anni successivi si conseguono ulteriori perdite, queste devono essere utilizzate prima di quelle riportate.

Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, senza limiti di tempo, purché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Imprese in contabilità semplificata.

Le perdite realizzate nell’esercizio d’imprese commerciali in regime di contabilità semplificata (sia in forma individuale che in forma di società di persone) e le perdite realizzate nell’esercizio di attività di lavoro autonomo indipendentemente dal regime contabile adottato (sia in forma individuale che associata) possono essere portate in diminuzione dei redditi derivanti dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo nello stesso anno, ma senza possibilità di riporto. Quindi non possono essere riportate agli esercizi successivi.

Regime forfettario.

I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario non possono conseguire perdite, in quanto il reddito assoggettato ad imposte viene calcolato con un coefficiente applicato solo ai ricavi.

Tale reddito può essere eventualmente ridotto dai contributi previdenziali versati fino al raggiungimento di un reddito pari a zero.

Oltre ai contributi previdenziali è possibile portare in diminuzione del reddito solo eventuali perdite registrate da parte dei soggetti già in attività nel 2014. Come stabilito dal comma 66, infatti, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computati in diminuzione del reddito determinato in maniera forfettaria secondo le regole ordinarie stabilite dal Tuir, quindi:

– gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria possono scontare le perdite nel periodo d’imposta e se non c’è capienza, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto anno;

– gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, possono scontare le perdite solo nel relativo esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito.

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