BILANCIO D’ESERCIZIO LE NOVITA’ DEGLI OIC.

Dopo le modifiche del Dlgs 139/15 che hanno determinato enormi variazioni, i bilanci 2017 non risentono sostanzialmente di novità normative, ma bisogna sempre tener presente le integrazioni che l’Oic ha arrecato in chiusura dell’anno ad alcuni principi contabili in considerazione dell’esperienza maturata dalle prime applicazioni. L’avvenuta definizione degli emendamenti avvenuta il 29 dicembre 2017 sono stati introdotti all’interno dei singoli documenti.

Vediamo le novità introdotte.

OIC 11

La bozza del nuovo Oic 11 fa riferimento agli otto postulati che presentati in maniera più leggera e funzionale, nonché privi da locuzioni direttamente riconducibili al principio di veridicità, risultano in linea con le disposizioni civilistiche.

In merito, per “postulati” devono intendersi sia i contenuti dell’articolo 2423-bis del Codice civile, recante (i principi di  redazione di bilancio) e 2423-ter (struttura dello stato patrimoniale e del conto economico).

Restano in vigore il principio di prudenza, quello di competenza, la costanza temporale nei criteri di valutazione, la rilevanza dei fatti economici, la comparabilità negli anni e la neutralità, mentre, la rappresentazione sostanziale ne risulta essenzialmente modificata.

Vengono a mancare rispetto alle versioni precedente: l’utilità del bilancio, si rincorporata nella sezione “Finalità del bilancio”, la chiarezza del bilancio stesso, la periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale, l’omogeneità riguardante l’unità monetaria utilizzata, il costo come criterio di valutazione base, la funzione informativa e la completezza della nota integrativa, il principio di conformità ai principi contabili e infine la verificabilità dell’informazione attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile.

OIC 12 (ricavi dell’esercizio)

Le modifiche apportate a questo principio riguardano in sostanza il conto economico e, in particolare, i ricavi dell’esercizio.

Con il nuovo postulato, qualunque tipo di rettifica dei ricavi di vendita deve essere portata a riduzione dei ricavi stessi, fatta unica eccezione per le modifiche derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili.

In precedenza invece veniva limitata la rettifica dei ricavi a quelle di competenza dell’esercizio. Mentre per quelli imputabili agli esercizi precedenti si faceva riferimento alle indicazioni dell’Oic 29.

OIC 13 (pagamenti differiti)

In merito all’Oic 13 nessuna variazione sostanziale va appurata, l’unica precisazione su cui bisogna soffermarsi e in presenza di pagamenti differiti rispetto alle normali condizioni di mercato.

In tale fattispecie le società dovranno iscrivere i beni in bilancio ad un valore pari a quello determinato applicando in criterio del costo ammortizzato e quindi tenendo in considerazione il fattore temporale.

OIC 16 (svalutazione delle immobilizzazioni precedentemente rivalutate)

La rettifica effettuata sul Oic 16 riguarda in sostanza, la svalutazione delle immobilizzazioni precedentemente rivalutate.

Si rammenta che tutte le volte che le immobilizzazioni venivano rivalutate, il maggior valore ovviamente trovava contropartita in un’apposita voce del patrimonio netto, senza interessare il cono economico del bilancio.

Ebbene, se non disposto dalla legge, l’eventuale svalutazioni di una immobilizzazione in precedenza rivalutata dovrà sempre transitare nel conto economico e ciò indipendentemente dalle modalità previste dalla legge.

OIC 19 (ristrutturazione del debito) 

L’ambito applicativo del suddetto Oic è stato ampliato, con l’inserimento di alcuni paragrafi dedicati, per l’appunto, all’eliminazione contabile dei debiti a seguito di accordi di ristrutturazione. Inoltre, il principio si sofferma sulla distinzione di trattamento dei benefici derivanti da un accordo di ristrutturazione del debito tra società che applicano e società che non applicano il criterio del costo ammortizzato. In realtà per le società che applicano il costo ammortizzato, il trattamento delle operazioni di ristrutturazione del debito già era disciplinato dall’Oic 19 prima dell’emendamento di dicembre 2017.

Sono state oggetto di puntualizzazione le rilevazioni contabili in bilancio per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato.

Per questa fattispecie, occorre fare una distinzione in base a due casistiche.

– La prima fa riferimento alla situazione in cui il beneficio derivante dalla cancellazione totale o in parte del debito sia immediata. In questo caso i componenti positivi di reddito derivati dalla dall’eliminazione di parte del debito, deve essere rilevato a conto economico nell’esercizio in cui l’accordo diviene effettivo tra le parti (gli eventuali costi di transazione sono pure rilevanti a conto economico nello stesso esercizio in cui si raggiuge l’accordo).

– La seconda fattispecie riguarda invece, il trattamento contabile della situazione in cui il beneficio per il debitore si manifesti in un periodo futuro. In questa casistica il principio prevede che i componenti positivi derivanti dal beneficio economico dell’accordo debbano essere rilevati per competenza lunga la durata residua del debito (i costi di transazione, analogamente, devono essere attribuiti ai vari esercizi di durata residua del debito, secondo competenza, in relazione ai benefici economici ricevuti dalla società.

OIC 21 (valore di iscrizione delle partecipazioni)

Tale principio è stato oggetto di rivisitazione con riferimento al valore iscritto al costo di acquisto di partecipazione nel caso in cui il pagamento del corrispettivo sia differito a condizioni diverse rispetto a quale ordinarie di mercato.

In presenza di tale casistica è stato stabilito che le partecipazioni siano iscritte al costo di acquisto, determinato in base all’Oic 19, oltre agli oneri accessori.

OIC 24 (immobilizzazioni immateriali)

Simile alla fattispecie citata in precedenza nel Oic 21, l’Oic 24 riguarda l’acquisto di una immobilizzazione immateriale nel caso in cui il relativo pagamento sia differito a condizione diverse da quelle di mercato. Questa fattispecie prevede che, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizione diverse dal mercato, per operazioni simili o comparabili, le immobilizzazioni immateriali vanno iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai senzi dell’Oic 19 (debito più oneri accessori).

OIC 25 (imputazione imposte sul reddito nello stato patrimoniale)

Tale integrazione precisa che nella voce CII (attivo circolante crediti) sono inclusi anche i crediti tributari e le imposte anticipate, ma per le sole imposte anticipate c’è stata un ulteriore integrazione in particolare (nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate).

L’emendamento ha applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.

OIC 29 (variazione dei principi contabili)

L’Oic 29 prevede che in caso di cambiamento in corso dei principi contabili si debba, di norma, adottare il metodo retroattivo che prevede che il nuovo principio sia (applicato anche ad evento ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato applicato già).

In tale fattispecie, gli effetti economici del cambiamento dovranno essere recepiti in una riserva nel patrimonio netto in modo che non influiscano sul risultato dell’esercizio.

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