UNICO 2018 NON INVIATO: COME RIMEDIARE!
Se non hai presentato in tempo utile la dichiarazione Redditi 2018 ex UNICO 2018, puoi ancora rimediare inviando la dichiarazione tardiva.
È ancora possibile presentare la dichiarazione per i redditi percepiti nel 2017, anche se è scaduto il termine previsto per la presentazione telematica fissata entro il 31 ottobre 2018, e data comunque la possibilità dal fisco di “regolarizzare” la propria situazione fiscale.
In questo articolo viene posta l’attenzione su quando una dichiarazione modello Unico è considerata valida, e la differenza tra Unico tardivo e dichiarazione omessa.
Differenza tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa?
Sostanzialmente il parametro da prendere in considerazione è il tempo, la dichiarazione dei redditi si considera:
– valida e tempestiva, quando è presentata entro la scadenza originaria (ordinaria) per l’invio telematico e quindi entro il 31 ottobre;
– valida ma “tardiva” (con applicazione di sanzioni anche se ridotte) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria e quindi entro il 29 gennaio;
– “omessa”, se presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza ovvero dopo il 29 gennaio 2019.
Scadenza dichiarazione tardiva
La nuova data di scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi 2018 (unico 2018) è fissata per il 29 gennaio a differenza della precedente scadenza fissata al 29 dicembre.
Sostanzialmente questo è l’ultimo termine per presentare la dichiarazione dei redditi (unico 2018) trascorso il 29 gennaio 2019, la dichiarazione viene considerata omessa.
Quale sanzione prevista in caso di dichiarazione tardiva?
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (31 ottobre 2018) è assoggettata alla sanzione fissa di € 250 che, può essere ridotta a 1/10, ossia a 25 euro.
Va ricordato che, se alla presentazione della dichiarazione risulta il non pagamento sia parziale che totale delle imposte dovute, si applica un’ulteriore sanzione che varia a seconda dei giorni di ritardo. Le sanzioni applicabili per il versamento tardivo sono le seguenti:
– 0,1% per giorno di ritardo se il versamento viene eseguito entro 14 giorni;
– 1,5% dell’imposta se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
– 1,67% dell’imposta se il versamento viene eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
– 3,75% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
– 4,29% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione;
– 5% dell’imposta se il pagamento viene regolato entro il termine di accertamento.
Come regolarizzare l’unico tardivo?
Per regolarizzare il modello Unico tardivo occorre effettuare il versamento della sanzione di euro 25 per ogni dichiarazione presentata in ritardo utilizzando il modello F24, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 8911 ed indicato l’anno di imposta. Per esempio per unico 2018 tardivo (l’anno d’imposta è il 2017).
Dichiarazione inviata entro il termine 31/10/2018 ma con errori.
Per coloro che hanno inviato correttamente la dichiarazione dei redditi (unico 2018) entro il termine previsto del 31 ottobre 2018, ma hanno commesso degli errori, possono presentare una dichiarazione integrativa entro il 29 gennaio 2019. In base alle rettifiche apportate, la dichiarazione integrativa è detta a sfavore del contribuente quando la correzione comporta un minor credito per il contribuente e quindi risulta un maggior debito, oppure a favore del contribuente se la correzione va a rettificare l’indicazione di un maggior reddito e comporta quindi un maggior credito per il contribuente.
Nel caso di dichiarazione a sfavore del contribuente occorre versare la maggiore imposta, quando dovuta, unitamente alla sanzione per mancato versamento ridotta con il ravvedimento operoso.
Omessa dichiarazione come funziona?
La dichiarazione è considerata omessa quando non viene presentata o viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine fissato per l’invio (normalmente 31 ottobre).
Quindi se non si invia entro il 29/01/2019!!
Quali sono le sanzioni applicabili per l’omessa dichiarazione?
Dal 1 gennaio 2016, le sanzioni applicabili sono le seguenti (art.1 c.1 D.lgs. 471/97 come modificato dal D.lgs. 158/2015):
– presentazione entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo (31/10/2019):
– dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di € 200;
– nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da € 150 a € 500.
– presentazione oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo (oltre il 31/10/2019):
– dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di € 250;
– nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da € 250 a € 1000.
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