SCONTRINO ELETTRONICO 2019: TUTTE LE NOVITA
Da luglio 2019 è scattato l’obbligo dell’emissione e dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di ricevute e scontrini. Tale obbligo è solo per commercianti, operatori ed esercenti che nel corso del 2018 hanno avuto un fatturato superiore a 400.000 euro. L’introduzione dello scontrino elettronico 2019 è sancita dal decreto del Mef del 10 maggio 2019 e prevede un primo periodo con molti esoneri: dalle esclusioni già previste dall’art. 2 del D.P.R. 696/96 al nuovo gruppo di coloro i quali utilizzano ricevute e scontrini in numero esiguo (inferiore all’1%).
In questo articolo vediamo tutte le caratteristiche.
Decreto crescita e scontrino elettronico 2019
Il Decreto Crescita ha specificato importanti peculiarità sul funzionamento dello scontrino elettronico 2019. Esso ha previsto che i dati legati ai corrispettivi giornalieri vengano inviati all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre 12 giorni dalla data dell’operazione, pena una sanzione.
Come è avvenuto per la fatturazione elettronica, la moratoria concede un periodo di disapplicazione delle sanzioni pari ai primi 6 mesi (quindi a partire da luglio). Unica condizione affinché tale eccezione valga, è che il contribuente proceda con l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello dell’avvenuta operazione.
Registratore telematico e scontrino elettronico come funzionano.
Al fine di ottemperare alla corretta gestione, memorizzazione e trasmissione degli scontrini elettronici, i commercianti devono munirsi di un registratore telematico (RT) o di un server telematico.
Il registratore telematico è il mezzo attraverso cui è possibile trasmettere quotidianamente i dati dei corrispettivi direttamente al server dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un dispositivo che memorizza e invia tutti i dati di vendita generando un file XML che sarà poi trasmesso virtualmente all’Agenzia delle Entrate.
Il registratore telematico è volto a garantire l’autenticità e la veridicità dei dati. Data la sua funzione, esso deve essere censito e attivato, tramite abbinamento con la partita iva del commerciante, entro e non oltre il primo invio ufficiale dei dati. È possibile continuare a impiegare i registratori di cassa già in uso previ adattamenti volti a rispettare i requisiti necessari previsti dalla Legge e le relative specifiche tecniche richieste dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dello scontrino elettronico 2019.
Credito d’imposta fino a 250 euro per l’acquisto del registratore telematico
Per i soggetti per i quali vige l’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica delle entrate giornaliere, per gli anni 2019 e 2020, hanno la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta. Quest’ultimo è pari al 50% dei costi sostenuti. Fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto del registratore telematico, 50 euro in caso di adattamento del registratore di cassa in uso.
I dettagli della moratoria di 6 mesi sulle sanzioni
– memorizzazione quotidiana dei corrispettivi in entrata
– trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione
L’esercente comunque è chiamato a rilasciare al cliente uno scontrino emesso dal misuratore fiscale in uso, una ricevuta fiscale o un documento commerciale. Sino all’entrata in funzione del registratore telematico, il commerciante deve mantenere in uso e aggiornare il registro dei corrispettivi, provvedendo secondo i termini ordinari alla liquidazione dell’Iva.
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