SALDO E STRALCIO CARTELLE, E SE VIENE BOCCIATA LA DOMANDA?
Come riportato in un articolo pubblicato il 10/01/2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione con un comunicato del 7 gennaio 2019, ha informato di aver pubblicato il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) saldo e stralcio delle cartelle.
Sostanzialmente dal 7 gennaio è possibile fare richiesta saldo e stralcio delle cartelle che darà la possibilità per tutte le persone che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, ed in particolare con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
Tale modulistica deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, fatto ciò bisognerà attende l’esito della domanda entro il 31 ottobre 2019.
E se la domanda viene bocciata?
Confluenza automatica nella rottamazione ter
E’ prevista un ipotesi di confluenza automatica nella rottamazione ter quando l’Agenzia delle Entrate riscossione, nel rigettare la domanda di saldo e stralcio, ravvisa la sussistenza dei requisiti che potrebbero rientrare nella procedura di cui all’articolo 3 del DI 119/2018.
Al verificarsi di tale ipotesi, l’Agenzia delle entrate riscossione avverte il debitore che le somme sono incluse d’ufficio nella rottamazione ter, con pagamento da effettuarsi in 17 rate di cui la prima, pari al 30% del debito, con scadenza al 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito in due rate annuali, con scadenza a luglio e novembre di ciascun anno a partire dal 2020 fino al 2027. Rispetto alla scadenza ultima della rottamazione ter “ordinaria”, che termina al più al 30 novembre 2023, vi è un allungamento di quattro anni.
Sostanzialmente, questa maggiore dilazione dovrebbe applicarsi anche ai contribuenti che si sono visti rigettare l’istanza in virtù dell’elevato valore ISEE. Se tale ipotesi fosse confermata, vi sarebbe tuttavia una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai debitori “ordinari” che hanno fatto richiesta della rottamazione ter. Logica vorrebbe pertanto che il benefico delle 17 rate spettasse unicamente ai contribuenti che, pur rispettando il requisito del valore ISEE non superiore a 20.000 euro, hanno chiesto lo stralcio per debiti con riconducibili alla elencazione tassativa prescritta nella Legge di Bilancio 2019. SI attendo chiarimenti ufficiali in merito.
Che cos’è la Rottamazione Equitalia ter?
La rottamazione ter non è altro che la riproposizione della rottamazione bis con alcune modifiche, sostanzialmente viene data la possibilità a coloro che hanno una posizione debitoria nei confronti della ex equitalia (ormai Agenzia delle Entrate Riscossione) di sanare il proprio debito escluso da sanzioni e interessi o in un’unica soluzione o a rate.
Le rate avranno una scadenza del il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, nel caso invece di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Rottamazione ter quali sono i vantaggi rispetto alla rottamazione bis?
I vantaggi della nuova rottamazione sono estremamente rilevanti e in particolare:
-1 maggior numero delle rate, che potranno arrivare fino a dieci ed essere pagate in dieci anni, potranno beneficiare dell’allungamento della dilazione anche coloro che hanno aderito alla rottamazione bis;
-2 una diminuzione degli interessi dovuti su ciascuna rata che sarà pari allo 0,3%, a fronte della misura ordinaria pari al 4,5%;
-3 possibilità di compensare il debito rottamato con i crediti maturati nei confronti della PA;
-4 possibilità, per chi ha aderito alla rottamazione bis ma non ha saldato le prime due rate di luglio e settembre, di regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere saldata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
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