Responsabilità degli amministratori in una SRL

Quando si costituisce una SRL, un quesito che ci viene sempre sollevato, e che spesso viene sottovalutato, riguardano la nomina dell’amministratore (o amministratori) nella società.

La nomina dell’amministratore (o amministratori) è una fattispecie da non prendere sotto gamba perché i contribuenti spesso si soffermano sui poteri decisionali che ne determina, ma sottovalutano le responsabilità.

In questo articolo soffermiamo la nostra attenzione e quella del lettore sulla responsabilità degli amministratori in una SRL, dando un chiaro quadro normativo su questo ruolo e i rischi che ne derivano, in modo che un socio di una SRL (che si accinge a questa carica) abbia tutti i parametri di valutazione.

 E ci soffermeremo sul controllo sulla gestione che i soci possono effettuare sull’operato dell’amministratore (o amministratori) in una SRL.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori rispondono solidalmente (art. 2476, comma 1) dei danni causati alla società dalla loro inadempienza agli obblighi di legge/atto costitutivo, non risponde tuttavia quello, tra essi, che:

–             dimostri di non avere colpa;

–             abbia manifestato il proprio dissenso al compimento dell’operazione dannosa.

La responsabilità si estende anche ai soci che hanno consapevolmente deciso/autorizzato il compimento dell’atto dannoso per soci/società/terzi (art. 2476, comma 7).

La responsabilità degli amministratori (e sindaco) non è esclusa dall’approvazione, da parte dei soci, del bilancio dell’esercizio in cui si sono compiuti gli atti dannosi (art. 2476, comma 8).

Il singolo socio può avviare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione, la revoca del C.d.A., che il Tribunale potrà decretare subordinandola al versamento di idonea cauzione (art. 2476, comma 3).

La S.r.l. è poi obbligata a rifondere il denunciante nel caso in cui il giudizio gli dia ragione: essa potrà, comunque, esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’amministratore (art. 2476, comma 4).

È possibile addivenire a una transazione/rinuncia in merito all’azione di responsabilità: in tal caso, l’accordo è valido, purché (art. 2476, comma 5):

–             non vi sia apposito divieto statutario;

–             vi sia il consenso dei 2/3 del capitale sociale;

–             non vi si opponga 1/10 del capitale sociale.

La rinuncia non preclude il diritto al rimborso del singolo socio/creditore sociale/terzo, individualmente danneggiato dagli amministratori (art. 2476, comma 6).

Controllo sulla gestione della S.r.l.

L’operato degli amministratori è soggetto a un triplice ordine di controlli:

–             chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;

–             ispezionare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (anche per mezzo di professionisti di fiducia);

–             se la S.r.l. supera, per 2 esercizi consecutivi, i limiti per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata (v. “Bilancio”, par. 1.3). Alla nomina provvede l’assemblea che approva il bilancio nel quale si rinviene il superamento dei limiti di legge, entro 30 gg. dall’approvazione di tale bilancio: in caso di inerzia assembleare, provvede il Tribunale su richiesta di qualunque interessato. Tale obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, tali limiti non sono stati superati (art. 2477, comma 4, come mod. ex art. 37 d.lgs. 39/2010);

–             per le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato;

–             per le S.r.l. che controllano una società assoggettata a revisione legale dei conti per obbligo di legge.

Lo statuto può richiedere un organo di controllo composto da più di un soggetto. In mancanza di diverse previsioni statutarie, sia la funzione di controllo di legalità (ex art. 2403 C.C.), sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 del DLgs. 39/2010) devono intendersi attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore” (massima CNM n. 124).

Le società che prevedono sindaco unico non sono tenute a nominare sindaci supplenti (parere Ministero Sviluppo Economico 28.8.2012).

Laddove, nel corso della vita della S.r.l., si verifichino i presupposti per la nomina obbligatoria del sindaco unico, questa deve necessariamente avvenire entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento, an-che mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, qualora lo statuto preveda tali modalità: nel caso di nomina per via assembleare,

l’adunanza convocata per l’approvazione del bilancio può deliberare in merito an-che se l’argomento non è previsto all’odg (se l’assemblea non provvede, l’odg della nuova assemblea, riconvocata nel termine di 30 gg., deve invece espressamente menzionare la nomina del sindaco unico tra le materie su cui è richiesta una decisione). Il mancato rispetto del termine per l’assunzione della delibera comporta l’assenza di piena efficacia con riguardo a tutte quelle delibere che presuppongono l’attività del sindaco unico (e dunque, prima tra tutte, di quella di approvazione del bilancio d’esercizio, che deve essere corredata dal-la relazione dell’organo in questione), indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina (Notai del Triveneto, massime del settembre 2011);

È legittimo che lo statuto demandi all’assemblea dei soci la scelta sul soggetto (sindaco o revisore contabile) che dovrà essere incaricato dell’eventuale control-lo contabile della S.r.l. (massima CNM n. 18).

Al sindaco possono essere altresì attribuite le funzioni di organismo di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi impostati, ai sensi della l. 231/2001, al fine di prevenire la responsabilità da reato delle persone giuridiche (art. 6, comma 4-bis, l. 231/2001).

Un orientamento ritiene che qualora i ricavi o il patrimonio netto della S.r.l. superi-no il milione di Euro sia obbligatorio anche nella S.r.l. l’organo collegiale, così come avviene nelle S.p.A.; inoltre, nella S.r.l. obbligata alla nomina dell’organo sindacale e che non ha previsioni statutarie sulla composizione collegiale dell’organo di controllo, si dovrebbe comunque nominare il sindaco unico (Consiglio nazionale del Notariato, “Studio d’impresa” n. 250-2011/I, approvato il 16.12.2011).

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