REGIME FORFETTARIO: E SE SI è SOCI DI UNA SOCIETA?

Il Regime forfettario 2019 è un enorme possibilità per coloro che vogliono fare impresa.

Ad oggi per effetto della Legge di Stabilità 2016 è l’unica forma di tassazione agevolata per tenere una partita IVA che rappresenta una ottima possibilità per attività già avviate o da avviare, e per effetto della legge di bilancio 2019 ha visto l’innalzamento della soglia dei ricavi a 65.000 euro e l’eliminazione di alcuni vincoli come gli investimenti in beni strumentali e le spese di lavoro accessorio, dipendente o per compensi erogati ai collaboratori.

Le limitazioni per l’accesso non sono tante tuttavia è bene fare chiarezza su una di queste, ed in particolare un soggetto avente partecipazioni in una società e che voglia aprire una Partita IVA in regime forfettario.

Partecipazioni in una srl

Nel 2018 era fondamentalmente necessario soltanto soffermarsi sulla distinzione tra le SRL in regime di trasparenza (ovvero in cui l’utile della società a fine anno viene imputato direttamente ai soci che verseranno l’IRPEF) e le SRL “tradizionali” (quelle tassate con l’IRES).

Nel 2018 essere soci di una SRL che ha adottato il regime di trasparenza (non sono molto diffuse oggi in Italia) ai sensi dell’art. 116 del TUIR infatti, rientrava con certezza tra le fattispecie di esclusione. Per quanto riguarda il 2019 non è ancora chiara la questione.

Sostanzialmente chi è socio di SRL tassate in regime di trasparenza non si sa ancora se può aderire al regime forfettario flat-tax applicando le medesime regole per l’SRL c.d. tradizionale si attendo chiarimenti in merito.

Con l’approvazione della legge di bilancio dal 2019 oltre alle limitazioni legate alla verifica della trasparenza per l’SRL, ci sono da considerare altri due aspetti.

Se si è soci di SRL cd. “tradizionali” si può aderire al regime forfettario soltanto se:

– Il socio non detiene quote di controllo della società (non detiene quindi una quota di maggioranza);

– la società di cui il contribuente è socio svolge attività diversa da quella effettuata con la partita IVA individuale forfettaria (il socio di una srl che apre partita iva forfettaria non può svolgere con quella partita iva la stessa attività della società).

E se si è socio amministratore in una srl?

L’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E/2016 ha ribadito che è escluso dal regime di vantaggio chi possiede una partecipazione in:

– società di persone;

– associazioni professionali;

– SRL che hanno optato ad un regime di trasparenza fiscale.

Sostanzialmente da quanto citato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate si evince, non essendo citata l’SRL “tradizionale” (quella tassata con l’IRES), questo faccia riferimento sia al socio che all’eventuale socio amministratore. Quindi non cambia nulla essere socio oppure socio amministratore.

Socio in una Sas

Il possesso di una partecipazione in una società in accomandita semplice impedisce l’adesione al regime forfettario. Lo prevede il comma 57 della legge 190/2014, che ha introdotto il nuovo regime forfettario. Le modifiche introdotte con la manovra 2019 non hanno in questo senso introdotto novità.

Il paletto decade nel caso in cui la quota venga venduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si applica il regime fiscale di vantaggio.

Socio di una società cooperativa

Non costituisce causa di esclusione dal regime forfettario il possesso di una partecipazione in società cooperative, in quanto queste hanno la struttura normativa delle società di capitali. Pertanto, il socio di una società cooperativa potrà applicare il regime agevolato.

Socio di una società agricola

Per quanto riguarda il socio di una società agricola, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto per il socio di società semplice agricola la possibilità di adottare il vecchio regime dei minimi per l’attività che lo stesso intende avviare come professionista. Nello specifico è stato chiarito che se il socio partecipa ad una società che, svolgendo esclusivamente attività agricola e attività connesse nei limiti dell’art. 32 TUIR, consegue reddito agrario, tale partecipazione non preclude a detto soggetto la possibilità di adottare il vecchio regime dei minimi per l’ulteriore attività professionale che lo stesso intende svolgere.

Da ciò, è possibile concludere che, in linea generale, il possesso di una delle partecipazioni appena esposte non preclude l’accesso al regime agevolato (il forfettario nasce proprio per sostituire il vecchio regime dei minimi) se dalla stessa non deriva un reddito qualificabile da lavoratore autonomo o da imprese.

Il ragionamento quindi, si può estendere oltre che per il regime dei minimi, al regime forfettario.

Membro di una impresa familiare

Da gennaio 2019 essere membro di un’impresa familiare è causa di esclusione per aderire il regime forfettario.

Chi quindi è collaboratore di una ditta individuale di un familiare, non può aprire la partita iva in regime forfettario e dovrà quindi essere soggetto ad un regime fiscale ad IVA.

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