REGIME FORFETTARIO CONVIENE?
Ad oggi il regime forfettario e l’unica forma fiscale agevolata presente per fare imprese, ma spesso la domanda più ricorrente è legata alla sua convenienza. Appare evidente che la valutazione di convenienza è legata a molteplici fattori.
In questo articolo si cerca di dare una risposta chiara per ogni casistica.
Regime forfettario conviene?
Va subito puntualizzato che la risposta corretta è «conviene se»:
– se non si necessità di utilizzare deduzioni e detrazioni (solo i contributi previdenziali sono deducibili);
– se le semplificazioni su Iva e fattura elettronica non vanno ad incidere in maniera negativa sulla propria attività (esempio costi alti al 22% di Iva contro vendite al 10% Iva);
– se non bisogna modificare l’assetto societario in funzione di alcune cause di esclusione.
Potremmo andare avanti all’infinito con l’elenco dei se, di sicuro a controbilanciare è l’occasione fornita dal Fisco che sembra abbastanza allettante, basta fare una simulazione e si ottiene un risparmio in termini di IRPEF abbastanza elevato rispetto addirittura ad un dipendente o un pensionato. Per molti professionisti e autonomi, il regime forfettario 2019 previsto dalla legge di Bilancio offre l’opportunità di una gestione fiscale molto semplificata e decisamente alleggerita in termini di carico fiscale, basti pensare a niente fattura elettronica, niente addebito dell’Iva, nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili e aliquota del 15% (ridotta al 5% per chi inizia l’attività) applicata su un reddito determinato, in base a coefficienti di redditività già collaudati negli anni scorsi. Il che si porta dietro l’ulteriore semplificazione di non dover dimostrare quali costi siano inerenti all’attività, e quindi deducibili.
Per chi apre una nuova partita Iva, l’ingresso avviene con la semplice emissione della prima fattura. Per tutti gli altri, si tratterà di optare o di revocare l’opzione per il regime precedente, tenendo presenti i chiarimenti delle Entrate a Telefisco 2019.
Si può fare? Conviene farlo? Il regime forfettario ruota intorno a queste due domande per quasi tutti i contribuenti.
Il primo quesito affronta la “fattibilità giuridica” del regime. Che è sicuramente aumentata con l’innalzamento a 65mila euro della soglia di ricavi e compensi, ma non può essere data per scontata. Ad esempio, chi controlla una Srl che svolge un’attività riconducibile a quella del forfettario, è escluso. E anche se ora vende la quota (ha chiarito l’Agenzia a Telefisco) entrerà nel regime agevolato solo nel 2020. Allo stesso modo, il pensionato che si mette in proprio è sì liberato dal vincolo dei 30mila euro di pensione massima, ma non potrà operare in prevalenza con il proprio ex datore di lavoro.
La seconda domanda si occupa, invece, della “convenienza economica” del regime forfettario. Gli adempimenti alleggeriti, le fatture senza addebito dell’Iva, le spese forfettizzate e l’aliquota flat al 15% sono quasi sempre più vantaggiosi della tassazione ordinaria.
Ma ci sono aspetti che, a volte, possono far pendere la bilancia dall’altra parte. La presenza di detrazioni o deduzioni fiscali molto pesanti, ad esempio. Oppure costi d’esercizio molto elevati, come succede nel caso di quegli imprenditori che hanno un dipendente o un apprendista. E possono esserci anche considerazioni più strettamente finanziarie, come l’impossibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti o la necessità di rimborsare l’Iva già detratta al momento dell’ingresso nel regime.
La risposta definitiva se conviene o no non esiste in maniera oggettiva, ma va valutata in base ad ogni singola casistica in base ad una pianificazione di costi, ricavi, deduzioni e detrazioni.
INFINE SI RICORDANO LE CAUSE CHE IMPEDISCONO L’ACCESSO AL REGIME FISCALE AGGEVOLATO
Le cause che impediscono l’adesione al regime forfettario sono raccolte nell’articolo 1, comma 57 della legge 190/14 e alla luce delle recenti novità normative sono diventate cinque, contro le quattro precedenti.
Le prime tre cause non sono state modificate. Il regime forfettario non può quindi essere applicato se:
1. viene svolta un’attività che prevede un regime speciale Iva (un elenco dei regimi speciali è contenuto nella circolare 73/E del 2007, eccezion fatta per il regime speciale agricolo che è stato ri-conosciuto compatibile con il regime agevolato dalla circolare 7/E/08);
2. il soggetto è non residente (fatta eccezione per i residenti Ue che produco-no in Italia almeno l’80% del reddito);
3. il soggetto svolge attività di cessione fabbricati o autoveicoli nuovi.
Risultano invece modificate le ultime due cause ostative che prevedono il di-vieto ad applicare il regime forfettario per chi:
1. partecipa a società di persone e imprese e partecipazione di controllo in società a responsabilità limitata che svolgono attività direttamente o in-direttamente riconducibile a quella svolta a titolo personale (con necessità di rimozione della causa entro il periodo d’imposta precedente quello in cui si vorrebbe applicare il regime forfettario)
2. svolge attività prevalente a favore di datore di lavoro con cui sono in corso o vi sono stati nei due periodi d’imposta precedenti rapporti di lavoro.
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