QUOTE IN SOCIETA’ DI PERSONE E SRL, REQUISITI PER ENTRARE NEL FORFETTARIO 2020

In attesa di conoscere il testo definitivo della legge di Bilancio 2020, i contribuenti che già sfruttano il regime forfettario sono chiamati da subito a verificare se permangono i requisiti richiesti dalla norma per restare anche il prossimo anno nel regime agevolato. Il tutto tenendo sempre presente che la circolare 9/E/2019 e le varie risposte agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate hanno previsto alcune deroghe valide per il solo 2019, in funzione del ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti.

Alla valutazione dei requisiti sono chiamati coloro che vorrebbero fare ingresso nel forfait dal 2020. Oltre all’importo dei ricavi/compensi percepiti nell’anno, le altre due variabili da esaminare sono i rapporti di lavoro attuali e pregressi e le partecipazioni possedute, in quest’ultimo caso distinguendo tra società di persone e di capitali.

Società di persone

La lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevede, in primo luogo, l’incompatibilità tra attività svolta individualmente nel regime forfettario e la contemporanea partecipazione a società di persone, studi associati e imprese familiari, indipendentemente dalla quota posseduta e dall’attività esercitata dal soggetto partecipato (quindi il possesso di una quota di partecipazione in una società di persone è causa ostativa al regime).

L’Agenzia ha confermato che è “innocua” a questi fini la partecipazione in società semplice che (anche di fatto) non origina reddito d’impresa o di lavoro autonomo (come generalmente accade in ambito agricolo o immobiliare). Creano problemi, invece, la partecipazione come accomandante o in veste di nudo proprietario e ad azienda coniugale.

La Dre Piemonte (risposta ad interpello 954-603/2016) affermò l’irrilevanza di una quota in Snc fallita con procedura non terminata, ma andrebbe verificato se ciò corrisponde all’attuale pensiero dell’amministrazione (centrale). La circolare 9/E/2019, dopo aver dettato la regola generale che prevede l’obbligo per il contribuente di liberarsi della partecipazione «nell’anno precedente a quello di applicazione del regime», introduce una deroga importante: se la causa ostativa era in essere alla data del 31 dicembre 2019 l’uscita scatta dal 2020 e solo nel caso in cui, entro il 2019, non si riesca a trasferire la quota o, comunque, ad uscire dal rapporto associativo.

Controverso il caso della successione della quota: la circolare pare affermare che la possibilità di liberarsi della quota entro l’anno sia “a regime” e non limitata al 2019.

La deroga 2019 vale anche per chi, quest’anno, ha ceduto (senza simulazioni) la quota prima di aprire partita Iva nel forfait (dal 2020 occorrerà attendere l’anno successivo).

 

Società di capitali

Più complesso è il caso delle partecipazioni in Srl e associazioni in partecipazione, nonché – stando a una risposta opinabile dell’Agenzia – nelle cooperative a responsabilità limitata.

Qui la causa ostativa scatta con la compresenza del controllo (diretto o indiretto) e dell’esercizio, da parte della partecipata, di un’attività riconducibile (direttamente o no) a quella svolta dal soggetto. La riconducibilità è stata individuata con le sezioni Ateco (codice attività), ma con l’avvertenza che alla stessa sezione si deve affiancare anche l’attività di cessione di beni o prestazione di servizi svolta dalla persona fisica in favore della società partecipata, la quale deduce i componenti negativi correlati (molto frequente il caso dell’amministratore). Si tratta di situazioni che vanno individuate ex post, cioè alla fine del periodo, per verificare la legittima permanenza nel periodo successivo.

Per il 2019, le risposte all’interpello salvano le cessioni/prestazioni intervenute entro il 10 aprile 2019 (data di pubblicazione della circolare 9/E), ma si ritiene che modesti importo fatturati successivamente possano divenire irrilevanti rendendoli indeducibili nella determinazione del reddito della società partecipata.

Le tante risposte diffuse dalla Agenzia delle Entrate rendono l’idea di quanto questi concetti siano di difficile interpretazione. Il controllo viene riconosciuto (in assenza di soci familiari) non solo col 51%, ma anche con il 50% e addirittura con il 49 per cento. Partecipazioni di minoranza possono integrare il “controllo di fatto” se il forfettario è l’unico o principale fornitore della società partecipata o se egli ritrae da essa la parte prevalente dei propri ricavi/compensi. In quest’ultima fattispecie, le risposte non paiono coerenti: il tema, infatti, dovrebbe porsi solo in caso di attività con codice rientrante nella stessa sezione Ateco.

Pratiche-camerali.it ti da la possibilità di aprire la tua Partita iva in pochi minuti. Clicca sul pulsante qui sotto e scopri il servizio.

Se hai bisogno di assistenza lo staff è sempre a tua disposizione. Clicca sul link e scopri tutte le modalità per contattarci.

Ogni settimana pubblichiamo articoli video e contenuti che ti permettono di non commettere errori amministrativi nella tua attività imprenditoriale, compila il form e resta sempre aggiornato!

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file
(cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso\/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi\/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici,
ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione.
Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi.. Cookie policy