PACE FISCALE 2019, COME SANARE IL DEBITO CON IL FISCO

Il Decreto Fiscale approvato dal Governo, ed entrato in vigore dallo scorso 24 ottobre, da la possibilità di sanare le proprie pendenze con il fisco derivanti da multe, bollo auto, IMU, TASI, redditi non dichiarati, avvisi di accertamento e processi di costatazione.

In questo articolo andremo ad analizzare ogni singola fattispecie che si può sanare con la Pace Fiscale 2019.

Sanatoria per cartelle di importo fino a 1.000 euro

Per coloro che hanno cartelle, per importi inferiori a 1.000 euro, la pace fiscale 2019 ha introdotto un vero e proprio condono se le cartelle sono iscritte a ruolo nel periodo dal 2000 al 2010.

Lo sgravio di queste cartelle sarà automatico, in quanto sarà la stessa Agenzia delle Entrate Riscossioni (ex Equitalia) a provvedere alla cancellazione del debito entro dicembre 2018, quindi il contribuente non dovrà effettuare nessuna comunicazione, c’è da ricordare che, i tributi oggetto della sanatoria sono multe, bollo auto, tributi locali (IMU, TASI, ecc…).

C’è da precisare che l’importo dei 1000 euro riguarda il totale della cartella (debito più sanzioni e interessi).

Rottamazione Equitalia ter

La rottamazione ter non è altro che la riproposizione della rottamazione bis con alcune modifiche, coloro che hanno aderito alla rottamazione cartelle esattoriali bis, che saranno in regola con le prime tre rate entro il 7 dicembre, rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla rottamazione ter.

L’Agenzia delle Entrate Riscossioni invierà a questi contribuenti entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione bis” ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Per coloro che invece non hanno aderito alla rottamazione bis potranno aderire alla rottamazione ter che prevede che i debiti fiscali, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti con la rottamazione 2019, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

Le rate avranno una scadenza del il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, nel caso invece di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Rottamazione ter quali sono i vantaggi rispetto alla rottamazione bis?

I vantaggi della nuova rottamazione sono estremamente rilevanti e in particolare:

1. maggior numero delle rate, che potranno arrivare fino a dieci ed essere pagate in dieci anni, potranno beneficiare dell’allungamento della dilazione anche coloro che hanno aderito alla rottamazione bis;

2. una diminuzione degli interessi dovuti su ciascuna rata che sarà pari allo 0,3%, a fronte della misura ordinaria pari al 4,5%;

3. possibilità di compensare il debito rottamato con i crediti maturati nei confronti della PA;

4. possibilità, per chi ha aderito alla rottamazione bis ma non ha saldato le prime due rate di luglio e settembre, di regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere saldata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.

Condono Liti fiscali pendenti 2019

Il condono delle liti fiscali pendenti 2019 prevede la definizione agevolata versando, il 50% del valore della lite qualora il contribuente abbia vinto nel primo grado di giudizio, se il contribuente ha vinto in appello, il 20% del valore della lite.

Anche in questa fattispecie, per versare il dovuto si avrà più tempo: un massimo di 20 rate trimestrali fino a 5 anni.

Rottamazione ter anche per le cartelle doganali

Rientrano nella rottamazione ter, a differenza della Rottamazione bis, anche le cartelle doganali versando integralmente il proprio debito al netto degli interessi e sanzioni. I contribuenti potranno in questo modo saldare i debiti relativamente ai tributi doganali, i dazi e all’IVA all’importazione.

Definizione avvisi di accertamento con la pace fiscale 2019

Gli atti impositivi (avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e atti di recupero)

notificati entro il 24 ottobre 2018 e non impugnati o ancora impugnabili, potranno essere definiti con il pagamento delle imposte accertate, con stralcio integrale di sanzioni e interessi entro 30 giorni.

Il pagamento delle imposte potranno essere effettuati con versamenti in un’unica soluzione o in 8 rate trimestrali (20 rate per importi superiori a 50 mila euro) senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Dichiarazione integrativa speciale per redditi non dichiarati

Infine una delle possibilità previste dal Decreto Fiscale è rappresentata dalla possibilità volontaria di dichiarare redditi, non dichiarati in precedenza, attraverso una dichiarazione integrativa speciale.

La dichiarazione integrativa normalmente permette ai contribuenti di correggere errori e/o omissioni sulle precedenti dichiarazioni dei redditi presentando un nuovo modello Redditi o modello 730 integrativo e più precisamente:

– dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente il quale ha dichiarato meno rispetto al dovuto;

– dichiarazione integrativa a favore del contribuente che ha dichiarato redditi superiori a quelli percepiti ovvero ha commesso errori nella liquidazione delle imposte.

La dichiarazione integrativa speciale prevista nel decreto fiscale, invece, consente al contribuente di denunciare redditi che non sono stati dichiarati con le precedenti dichiarazioni, ma ostacola l’accesso a questo condono per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Trattasi di uno strumento simile al ravvedimento operoso in quanto permette di sanare un eventuale “errore o dimenticanza” ottenendo versando esclusivamente una flat tax pari al 20%.

Come funziona la dichiarazione integrativa speciale?

Per poter accedere alla pace fiscale, presentando la dichiarazione integrativa speciale occorre:

– aver presentato la dichiarazione dei redditi negli anni precedenti;

– dichiarare un maggior reddito che non deve essere superiore ad 1/3 dell’imponibile rispetto all’anno precedente con un tetto massimo annuo di 100mila euro, per gli ultimi anni di imposta fino a quello dichiarato entro il 31 ottobre 2017;

– applicare una flat tax del 20% al maggior reddito dichiarato;

– presentare la domanda per la dichiarazione integrativa tra aprile e maggio 2019.

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