IVA: OPERAZIONI CON SOGGETTI UE
Quando un’impresa italiana vende o acquista beni o prestazioni di servizi da un fornitore estero, deve prestare attenzione ad una serie di obblighi e adempimenti posti in essere dalla normativa IVA in vigore, in questo articolo analizziamo la disciplina relativa a queste fattispecie cercando di dare una linea guida in base alla normativa vigente.
Nel caso di talune operazioni effettuate con soggetti residenti ai fini IVA in altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni relative alla c.d. “IVA intracomunitaria”, qualora lo scambio abbia tutti i seguenti requisiti:
- 1. oggetto (CESSIONE DI BENI);
- 2. soggetti (fornitore e cliente debbono essere SOGGETTI PASSIVI IVA IN DUE STATI MEMBRI DELL’UE DIVERSI fra loro);
- 3. lo scambio deve essere A TITOLO ONEROSO;
- 4. la merce deve subire un TRASFERIMENTO FISICO dall’Italia al territorio di altro Stato membro di destinazione o viceversa: deve cioè esserci un movimento oltre frontiera, benché sempre nell’ambito di Paesi aderenti all’UE;
Nelle cessioni intracomunitarie franco fabbrica, in cui le merci vengono consegnate al vettore indicato dal cliente, la prova del trasferimento fisico delle merci all’estero può essere fornita con qualsiasi documento idoneo all’occorrenza.
Verificandosi dette condizioni (e salvo alcune eccezioni, quali la vendita per corrispondenza), il fornitore, dopo essersi accertato che il cliente abbia una partita IVA comunitaria, non applica l’imposta: sarà infatti il cessionario stesso, soggetto passivo IVA, a documentare lo scambio, tramite il procedimento dell’integrazione della fattura estera (meccanismo simile, negli effetti, a quello dell’autofatturazione)
Mancando una sola delle condizioni di cui sopra, trovano invece applicazione le norme IVA nazionali (d.P.R. 633/1972). In particolare, se il cliente è un privato cittadino, il fornitore applica l’IVA interna del proprio Paese di residenza (art. 17, comma 2, quarto periodo): non trova cioè applicazione la disciplina IVA intracomunitaria, in quanto uno dei suoi presupposti è che lo scambio avvenga tra due controparti che siano entrambe soggetti passivi IVA (e, dunque, fra due partite IVA di due nazioni UE fra loro differenti).
Particolari accorgimenti devono essere utilizzati al fine di valutare l’assoggettamento o meno a IVA intracomunitaria delle cc.dd. “triangolazioni” (booking per esempio), ovvero delle operazioni in cui intervengono tre operatori economici, appartenenti ad almeno due diversi Paesi membri dell’Unione Europea: si veda la citata c.m. 23 febbraio 1994, prot. 13-VII, par. 16, per un’analisi esaustiva delle varie fattispecie che si possono configurare in merito.
La fattura per cessione intracomunitaria deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e va registrata entro il termine di emissione, separatamente, sui registri IVA vendite.
Gli acquisti intracomunitari devono essere annotati separatamente, entro il mese di ricevimento (o anche successivamente, purché entro 15 gg. dal ricevimento della fattura del fornitore e con riferimento, comunque, al mese in cui l’operazione è stata effettuata), sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite.
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