ISCRIZIONE VIES PER GLI ESPORTATORI ABITUALI

L’ Agenzia delle Entrate per garantire un continuo e più efficiente monitoraggio sui soggetti che effettuano operazioni con Paesi esteri, appartenenti alla Comunità Europea, ha introdotto l’obbligo di iscrizione al registro Vies a tutti i soggetti titolari di Partita Iva che intendono avere relazioni commerciali con imprese UE. Il Vies non è altro che, un archivio, un elenco comprendente tutte le partite IVA autorizzate agli scambi (di beni e/o servizi) intracomunitari.

VIES: modalità di iscrizione

L’obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall’art. 27 del decreto legge n. 78/2010, per adeguare la nostra normativa a quanto previsto in sede comunitaria.

I soggetti titolari di Partita Iva che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con successiva iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti operanti in ambito comunitario (VIES = Vat Information Exchange System), se in possesso dei requisiti richiesti. L’obbligo riguarda tutti gli operatori che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Per adempiere all’obbligo di iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività, o sia già attivo.

I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli:

I soggetti che sono già in attività devono utilizzare l’apposita sezione disponibile nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato.

Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC.

Qualsiasi sia la modalità adottata, l’effetto è immediato, a partire dal momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES. 

VIES: cancellazione

La cancellazione dagli archivi VIES può avvenire:

– dell’esito negativo dell’attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;

– della mancata presentazione dei modello Intrastat per 4 trimestri consecutivi.

In quest’ultimo caso (mancata presentazione dei modello Intrastat per 4 trimestri consecutivi) la norma presume che non si intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES. La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può rivolgersi all’Ufficio competente per superare questa presunzione, e mantenere l’iscrizione al VIES. In alternativa il contribuente potrà manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

VIES: i motivi che fanno scattare l’esclusione

L’amministrazione finanziaria effettua dei controlli nei confronti dei titolari di partita Iva, sull’esattezza e completezza dei dati da loro forniti relativi alla loro identificazione Iva (secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010 e dell’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72).

Tali controlli sono effettuati sulla base a dei parametri di una valutazione del rischio, attraverso procedure automatizzate.

Individuati i soggetti, su di essi vengono effettuati controlli periodici, anche attraverso ispezioni nel luogo di esercizio dell’attività. Si tratta, in particolare, di controlli che hanno l’obiettivo di riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal soggetto al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva/inclusione nella banca dati VIES.

Generalmente i riscontri e i controlli sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita Iva/inclusione nella banca dati VIES, e possono essere ripetuti ogni volta in cui si verificano mutamenti relativi agli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli che risultano all’Agenzia delle Entrate dalle sue fonti.

Se, in funzione di questi controlli, si constata che il soggetto titolare di partita Iva è privo dei requisiti, l’Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di cessazione di partita Iva, che comporta automaticamente l’esclusione dalla banca dati VIES.

Se, invece, in base ai controlli effettuati, si constata che il soggetto titolare di partita Iva, pur in possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, rendendo invalida la partita Iva.

Il contribuente escluso dalla banca dati VIES può appellarsi presentare una specifica istanza di inclusione (direttamente o mediate Pec) all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione il quale, valutate le motivazioni del contribuente, e verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano portato l’esclusione dalla banca dati, può procedere ad una nuova inclusione.

VIES: come controllare l’iscrizione

L’avvenuta inclusione può essere riscontrata (e si consiglia agli operatori di effettuare tale verifica), a partire dalla stessa data, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.

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