IPER AMMORTAMENTO, NON PERDERE IL BENEFICIO
Siamo agli ultimi giorni per rispettare tutti gli adempimenti che permettono della fruizione dell’iper ammortamento 2018, la cui proroga per l’anno di imposta 2019 è in fase di discussione nella Legge di bilancio 2019.
In questo articolo analizziamo la fattispecie del iper ammortamento e le modalità per non perdere il beneficio.
La normativa generale prevede che, le società che intendono fruire del beneficio fiscale derivante dall’applicazione in via extracontabile dell’iper ammortamento devono rispettare in contemporanea le seguenti condizioni:
– acquisizione (in proprietà o in leasing) del bene strumentale entro il 31 dicembre 2018,ovvero entro il 31 dicembre 2019 se si dimostra di aver effettuato l’ordine con accettazione da parte del fornitore ed aver pagato almeno il 20% dell’intero importo entro il 31 dicembre 2018;
– entrata in funzione del bene ed interconnessione dello stesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;
– dichiarazione resa dal legale rappresentante, per i beni il cui valore sia superiore a 500.000 euro di una perizia tecnica giurata di un esperto, attestante le caratteristiche tecniche e la sua idoneità con la struttura dell’impresa.
Le imprese interessate a fruire dell’iper ammortamento nel periodo d’imposta 2018 devono, pertanto, acquisire entro fine anno la perizia o la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante. Per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare nel rispettare il termine del 31 dicembre 2018 – data che per la generalità dei soggetti costituisce il temine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile – con la Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017 l’ Agenzia delle Entrate ha ritenuto sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa una perizia asseverata entro la data del 31 dicembre 2018, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti, consentendogli di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni del 2019.
Tale flessibilità nasce proprio dalla possibilità di chiusura degli investimenti a ridosso della fine dell’anno, in tal caso il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento entro fine anno. In ogni caso, la consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto con data certa.
Un’altra casistica potrebbe verificarsi con l’approssimarsi della fine dell’anno che, a causa di ritardi nelle consegne dei beni, gli investimenti agevolabili in iper ammortamento non riescano a rispettare, entro il 31 dicembre 2018, tutti i requisiti tecnici richiesti dalla norma. Qualora l’impresa non riesca ad ottenere il requisito dell’interconnessione (utilizzo nell’attività d’impresa) nel periodo d’imposta 2018, è ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive:
– la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene;
– la seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.
In questo caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Infine, tra le ipotesi di investimento a cavallo d’anno che consentono di rinviare la fruizione dell’iper ammortamento al 2019, possiamo includere gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2018 con consegna, entrata in funzione e interconnessione del bene entro il 31 dicembre 2019. In tal caso, è possibile fruire dell’iper ammortamento nel periodo d’imposta 2019, a condizione che:
– il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
– sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione del bene.
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