IMPOSTA DI REGISTRO CHE COS’è E QUANDO SI PAGA
Storicamente, l’imposta di registro trae origine dall’esigenza di documentare i rapporti giuridici, conservando gli atti scritti che li provano. In questo articolo facciamo il punto su che cos’è l’imposta di registro e quando va applicata.
La capacità contributiva su cui si basa il tributo è data dal contenuto patrimoniale degli atti soggetti a registrazione.
Da notare, tuttavia, che non sono generalmente soggetti a registrazione i contratti conclusi per corrispondenza commerciale (ciò per facilitare la snellezza dei traffici imprenditoriali).
Oggetto dell’imposta
L’imposta si applica, in generale, sugli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato italiano, ma sono soggetti a registrazione anche:
- CONTRATTI VERBALI, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili/aziende, nonché gli affitti degli stessi beni;
- CONTRATTI FORMATI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO, se coinvolgono immobili che si trovano nel territorio stesso o aziende ubicate in Italia.
Fermo restando che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione civile/commerciale sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, il verbale di accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro (tale soglia opera come franchigia, nel senso che, in caso di suo superamento, comunque l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente).
Calcolo dell’imposta
L’imposta viene applicata in misura fissa (di solito pari a 200 euro) o variabile.
Concretamente, occorre rifarsi alla Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 per individuare la misura del tributo, in funzione della categoria dell’atto.
Le principali categorie di atti soggetti all’obbligo di registrazione sono:
- a) COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI;
- b) SENTENZE: aliquote differenziate in funzione dell’oggetto della pronuncia. Si tende, infatti, a mantenere la stessa aliquota applicabile nel caso di un eventuale contratto volontariamente stipulato fra le parti;
- c) AUTOVEICOLI e IMBARCAZIONI: imposte fisse in funzione della potenza del mezzo;
- d) LOCAZIONI IMMOBILIARI. Le richieste di registra-zione dei contratti di locazione immobiliare, così come le relative cessioni/risoluzioni/proroghe (anche tacite) devono contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili stessi: in mancanza, si applica la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. I contratti di leasing immobiliare sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso;
- e) ATTI “MERAMENTE DICHIARATIVI”
- f) ATTI SOCIETARI
- g) CESSIONI, DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI, DI CONTRATTI DI LEASING SU IMMOBILI STRUMENTALI, ANCHE DA COSTRUIRE: essi, ancorché assoggettati a IVA, sono tassati con imposta di registro al 4%;
- h) ALTRI ATTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI in Tariffa: ad essi si applica l’aliquota residuale del 3%
Atti societari
Per quanto concerne gli atti inerenti alla vita dell’impresa, si hanno diverse ipotesi:
– le prestazioni commerciali ricorrenti di solito non sono gravate dall’imposta, per il principio di alternatività con l’IVA (v. par. 5.1);
– scontano l’imposta fissa di 200 euro:
a) versamenti in denaro e aumenti di capitale a pagamento, anche tramite apporto di beni mobili;
b) conferimenti/fusioni/scissioni/conferimenti d’azienda (art. 4, lett. b);
c) atti che modificano lo statuto sociale;
– la cessione d’azienda sconta l’imposta proporzionale sul valore corrente al netto delle passività (v. “Operazioni straordinarie”, par. 8.2.2):
a) se i beni costituenti l’azienda sono indicati distintamente, ciascuno con il proprio valore, si applica l’imposta proporzionale prevista per ognuno di essi (3%, in genere, salvo 9% per gli immobili): le passività aziendali sono imputate proporzionalmente ai vari beni, in funzione del rispettivo valore corrente;
b) se viene fornito un valore unitario per l’intera azienda, si applica l’aliquota più elevata fra quelle applicabili ai beni trasferiti.
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