IMPOSTA DI REGISTRO CHE COS’è E QUANDO SI PAGA

Storicamente, l’imposta di registro trae origine dall’esigenza di documentare i rapporti giuridici, conservando gli atti scritti che li provano. In questo articolo facciamo il punto su che cos’è l’imposta di registro e quando va applicata.

La capacità contributiva su cui si basa il tributo è data dal contenuto patrimoniale degli atti soggetti a registrazione.

Da notare, tuttavia, che non sono generalmente soggetti a registrazione i contratti conclusi per corrispondenza commerciale (ciò per facilitare la snellezza dei traffici imprenditoriali).

Oggetto dell’imposta

L’imposta si applica, in generale, sugli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato italiano, ma sono soggetti a registrazione anche:

Fermo restando che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione civile/commerciale sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, il verbale di accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro (tale soglia opera come franchigia, nel senso che, in caso di suo superamento, comunque l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente).

Calcolo dell’imposta

L’imposta viene applicata in misura fissa (di solito pari a 200 euro) o variabile.

Concretamente, occorre rifarsi alla Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 per individuare la misura del tributo, in funzione della categoria dell’atto.

Le principali categorie di atti soggetti all’obbligo di registrazione sono:

Atti societari

Per quanto concerne gli atti inerenti alla vita dell’impresa, si hanno diverse ipotesi:

–          le prestazioni commerciali ricorrenti di solito non sono gravate dall’imposta, per il principio di alternatività con l’IVA (v. par. 5.1);

–          scontano l’imposta fissa di 200 euro:

a) versamenti in denaro e aumenti di capitale a pagamento, anche tramite apporto di beni mobili;

b) conferimenti/fusioni/scissioni/conferimenti d’azienda (art. 4, lett. b);

c) atti che modificano lo statuto sociale;

–          la cessione d’azienda sconta l’imposta proporzionale sul valore corrente al netto delle passività (v. “Operazioni straordinarie”, par. 8.2.2):

a) se i beni costituenti l’azienda sono indicati distintamente, ciascuno con il proprio valore, si applica l’imposta proporzionale prevista per ognuno di essi (3%, in genere, salvo 9% per gli immobili): le passività aziendali sono imputate proporzionalmente ai vari beni, in funzione del rispettivo valore corrente;

b) se viene fornito un valore unitario per l’intera azienda, si applica l’aliquota più elevata fra quelle applicabili ai beni trasferiti.

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