IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ DI PERSONE
Il diritto di recesso, è il potere del socio di sciogliersi unilateralmente dal vincolo societario a cui è legato. Le ipotesi in cui è consentito variano a seconda che si tratti di società di capitali o di persone. In questo articolo si fornisce delle chiare indicazioni che i soci hanno di uscire dalla compagine sociale.
Ma va fatta subito una distinzione se si appartiene ad una compagine sociale di una:
– Società di capitali;
– Società di persone;
IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Nelle s.p.a. (società per azioni), il recesso è riconosciuto alle minoranze che, al momento in cui nella delibera assembleare, sono assenti o dissenzienti. I casi previsti dalla legge in cui il recesso è esercitabile, senza che lo statuto possa stabilire il contrario, sono disciplinati dall’art. 2437 c.c. che prevede: modifica dell’oggetto, trasformazione della società, trasferimento della sede all’estero, eliminazione di una o più cause di recesso derogabili, modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso, modifiche dello statuto relative ai diritti di voto o partecipazione, introduzione, modifica o eliminazione della clausola compromissoria dallo statuto. Alla stessa disciplina sono sottoposte le s.a.p.a (società in accomandita per azioni).
Nelle s.r.l. (società a responsabilità limitata) l’art. 2473 c.c. recita: “l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma.”
IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA’ DI PERSONE
Il recesso del socio dalle società di persone (art 2285 c.c.) rientra tra i casi di scioglimento singolo del rapporto societario, senza che questo comporti anche quello della società, come previsto dal principio di conservazione. Ogni socio che desideri svincolarsi da una società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice può farlo liberamente ma con preavviso (se la società è stata costituita a tempo indeterminato), convenzionalmente (nei casi e nei modi previsti dall’accordo societario) e per giusta causa (nelle società a tempo determinato).
Recente Cassazione, con ordinanza n. 17154/2017 ha precisato però che: “Il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (arti. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300 c. c.), sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 c.c.”.
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