FORFETTARI 2020: LE MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020
Legge di bilancio 2020, come ogni anno tra ottobre novembre e dicembre prende il via la discussione sull’approvazione del testo definitivo che come sempre vedrà la sua pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale a fine anno.
La curiosità è strettamente legata alle modifiche sull’unico regime di fiscalità agevolata ancora in vigore oggi (Regime Forfettario). Ebbene dopo le innumerevoli indiscrezione che nei mesi successivi all’insediamento del nuovo Governo (5 stelle- PD) avevano fatto temere enormi modifiche sostanziali dell’unico regime fiscale agevolato, come la proposta di regime di calcolo dei costi analitico e un conto corrente dedicato alla professione,
stando ad una prima bozza sul disegno di legge, le modifiche sembrerebbero meno sostanziali legate ad una stretta sui compensi a collaboratori e ai redditi da lavoro dipendente e un’agevolazione per chi fa solo fatture elettroniche.
Ma cerchiamo di fare un po’ d’ordine.
Per prima cosa l’articolo 88 del DDL dedicato appunto al regime forfetario abolisce la flat tax al 20% per i redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro (quindi la soglia resterà 65.000, sopra questa soglia si rientrerà nel regime ordinario). Questa stretta non è una novità, ed era stata ampiamente annunciata dal governo che si è trovato a fare una manovra dedicando 23 miliardi ad evitare l’aumento dell’IVA.
In merito ai requisiti per aderire al regime forfettario ne vengono introdotti due:
– non superare la soglia dei ricavi di 65.000 euro;
– non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Limite che non sussisteva nel 2019 ma sussisteva nel 2018 con un valore ancora inferiore (5.000 euro);
Una restrizione maggiore c’è stata anche sulle cause ostative all’accesso/permanenza nel regime forfettario. In particolare è stata aggiunta la lettera d-ter all’articolo 57 L.190/2014 che disciplina questo regime prevedendo l’impossibilità anche per: “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l’importo di 30.000 euro.” Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa “la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Infine è stato previsto che il termine per l’accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Il Governo cerca così di spingere all’utilizzo della fatturazione elettronica anche i contribuenti minori che finora ne sono esonerati, contribuendo così alla lotta all’evasione fiscale.
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