ESTEROMETRO E SPESOMETRO: PROROGATO AL 30 APRILE 2019
È stata prorogata al 30 aprile 2019 (scadenza originaria 28 febbraio 2019) la scadenza della presentazione dell’Esterometro gennaio 2019 e l’ultimo spesometro relativo al secondo semestre 2018.
In questo articolo viene messo in evidenza che cos’è l’esterometro, chi ne è escluso e quali sono le operazioni da includere.
Simile ad un passaggio di consegna il 30 aprile 2019 c’è la scadenza del primo esterometro e dell’ultimo spesometro, infatti con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 è stato abolito il tradizione spesometro (adempimento obbligatorio attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate monitorava le operazioni tra i contribuenti) non dando la possibilità all’Agenzia delle Entrate di ricevere dati in merito alle operazioni con l’estero.
Ecco perché è stato introdotto l’esterometro, che consiste nella nuova comunicazione mensile delle fatture emesse e ricevute verso/da soggetti non residenti, compreso lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Va precisato che tale adempimento non ha sostituito la comunicazione INTRA per le operazioni comunitarie, che continua ad esistere senza aver subito modifiche.
Sostanzialmente, nei confronti dei soggetti esteri comunitari o extra comunitari non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica, tuttavia l’utilizzo della fattura elettronica per tali operazioni fa venir meno l’obbligo di adempimento dell’esterometro.
Tale posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata ribadita anche nel videoforum del 15 gennaio 2019 tenutosi con il CNDCEC. In particolare l’Agenzia ha chiarito che la trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX ( 7 volte X) consente di evitare l’invio per quella fattura della comunicazione esterometro ma non i modelli INTRA. Va ricordato che comunque restano in vigore le semplificazioni sui modelli INTRA introdotte dal 2018 in seguito al Provvedimento del 25.9.2017.
Esterometro chi è escluso
Sono esclusi dall’esterometro i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale, i soggetti forfettari o minimi. Inoltre sono escluse dalla comunicazione esterometro tutte le operazioni documentate da bolletta doganale, incluse importazioni ed esportazioni di beni.
Riepilogo operazioni soggette ad esterometro
Le operazioni soggette alla comunicazione “esterometro” sono:
– fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
– fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
– fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
– autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
– autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Si ricorda che in data 28 febbraio 2019 resta in scadenza la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva riferite al quarto trimestre 2018.
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