DECRETO CRESCITA: ECCO TUTTE LE NOVITA

Il Decreto Crescita, ha subito moltissime modifiche in sede di conversione in legge. In particolare il testo del decreto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 29-6-2019, Supplemento Ordinario n. 26.

In questo articolo vengono riportate le principali novità.

In particolare:

– Novità fiscali;

– Novità per rottamazione e saldo e stralcio;

– Novità per le imprese;

– Novità per la casa;

Novità fiscali

1. La prima disposizione, a livello fiscale, il decreto crescita all’articolo 4-bis ha è l’introduzione di due mesi in più per il modello Redditi e per la dichiarazione IRAP. In particolare, slitta al30 novembre la data di presentazione dei modelli.

2. L’articolo 4-ter stabilisce che per i soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e di conseguenza questo comportamento è causa di revoca dell’abilitazione. Inoltre, viene stabilito che l’impegno cumulativo alla trasmissione può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, a patto che siano specificate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

3. L’articolo 4-quater dispone la possibilità di pagare con il modello F24 sia le tasse sulle concessioni governative che le tasse scolastiche.Sarà possibile in merito a questi tributi l’utilizzo della compensazione. Tale semplificazione sarà effettiva a partire dal gennaio del prossimo anno.

4. L’articolo 4-sexies prevede che dal prossimo anno si allunga dal 31 agosto al 31 dicembre il termine di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria per il rilascio dell’ISEE. All’inizio di ciascun anno, quindi,i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU saranno automaticamente aggiornati con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

5. L’articolo 4-octies dispone che l’invito al contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate sia sempre obbligatorio tranne i casi espressamente esclusi dalle norme.

6. Interessante anche l’articolo 4-decies che introduce la possibilità del ravvedimento parziale con versamento frazionato, purché siano rispettati i termini previsti per il versamento sia dell’imposta che della sanzione.

7. Con l’articolo 5 aumentano le agevolazioni fiscali per i lavoratori residenti all’estero che decidono di tornare a stabilirsi in Italia e viene introdotta anche una minisanatoria per chi ha usufruito del regime senza essersi iscritto all’AIRE pur essendo residente all’estero, a patto di non aver ancora ricevuto cartelle di accertamento. Il seguente articolo 5-bis prolunga a 9 anni la flat tax per i pensionati.

8. Per quanto riguarda i soggetti che aderiscono al regime forfettario che hanno dei dipendenti l’articolo 6 dispone che diventino sostituti d’imposta da gennaio 2019. Introdotta inoltre la retroattività delle sanzioni ridotte sulle fatture IVA con imposta maggiorata. Il successivo articolo 6-bis dispone delle semplificazioni, sempre per i forfettari, a partire dalle dichiarazioni 2020 in quanto saranno ridotti i dati da comunicare.

9. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica si segnalano questi due articoli:

– l’articolo 12 che dispone la e-fattura anche per tutte le operazioni verso San Marino

– e l’articolo 12-ter in base al quale la fattura immediata può essere trasmessa entro 12 giorni (il termine era di 10 giorni)

– l’integrazione in via automatica dell’imposta di bollo.

10. L’articolo 12-quater dispone che per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio potranno effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA.

11. In merito alla trasmissione telematica obbligatoria dei dati dei corrispettivi le modifiche introdotte sono le seguenti:

– nessuna sanzione per i ritardi limitati nei primi 6 mesi,

– slittamento a settembre dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA,

– raddoppiata la possibilità di vincere alla lotteria degli scontrini.

12. L’articolo 12-sexies prevede la cessione del credito IVA anche trimestrale a partire dal 1° gennaio 2020, è sempre richiesto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da notaio. Inoltre l’ammontare del credito ceduto deve essere indicato nel quadro VR della dichiarazione IVA. Sempre in tema IVA è stato superato l’obbligo di consegnare le copie cartacee delle dichiarazioni d’intento.

13. L’articolo 13 modifica le norme sull’IVA sulle vendite on line tramite piattaforme digitali.

Si segnala inoltre il ritorno dell’obbligo soppresso nel 2017 della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.

Attenzione va prestata al fatto che gli enti locali potranno deliberare di condizionare il rilascio di licenze alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Interessate autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività, concernenti attività commerciali o produttive.

14. Infine l’articolo 12-octies dispone che la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta.

 

Le novità per rottamazione e saldo e stralcio

L’articolo 15 del Decreto Crescita dà il via libera alla rottamazione delle cartelle per tutto i tributi degli enti locali che effettuano la riscossione in proprio per IMU, TASI, TARI, le altre imposte locali, ma anche il pagamento di servizi come le mense scolastiche e le multe stradali per le quali gli enti locali effettuano la riscossione direttamente e non tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ma c’è da prestare attenzione al fatto che si tratta di una decisione concessa agli enti ai quali spetta l’ultima decisione in materia.

Con l’entrata in vigore del Decreto arriva anche la riapertura del termine per la rottamazione ter. Entro il 31 luglio sarà quindi possibile aderire

– alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

– al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 euro o con procedura di liquidazione per sovra indebitamento) affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Entro la scadenza nel prossimo 31 luglio è anche possibile integrare la domanda già presentata. In tutti i casi Agenzia delle Entrare Riscossione dovrà comunicare di aver o meno accolto la domanda entro il prossimo 31 ottobre.

Sempre per quanto riguarda il saldo e stralcio saranno Casse private a dover decidere, entro il 16 settembre prossimo, se consentire il saldo e stralcio dei debiti contributivi per gli iscritti in difficoltà economica o non consentirlo.

 

Le novità per le imprese

Per prima cosa l’articolo 1 sancisce il ritorno del super ammortamento (costo di acquisizione maggiorato del 30 per cento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019. Va ricordato che il beneficio non è previsto per investimenti complessivi superiori al limite di 2,5 milioni di euro.

Il decreto introduce un nuovo regime di favore con una riduzione di 4 punti dell’aliquota IRES sugli utili reinvestiti, a regime nel 2023. 

Molto particolare l’obbligo per le aziende di indicare nei bilanci di esercizio i tempi di pagamento medio così da permettere meglio di valutarne l’affidabilità. 

Da rilevare il ritorno (fino al 2022) del cd. bonus aggregazione per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni. Il bonus a come caratteristiche il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in presenza di conferimento di azienda.

L’articolo 16-ter chiarisce l’esenzione dall’IMU per i terreni posseduti sono riconosciute anche alle società agricole. Sempre in tema IMU l’articolo 3 prevede che l’IMU sia totalmente deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dal 2023. 

 

Le novità per la casa

Da rilevare tantissime modifiche in merito alla casa contenuto nel Decreto Crescita. 

L’articolo 3-bis prevede che non sarà più applicata la sanzione di 100 euro per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca. Inoltre, non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell’inquilino. La novità operativa per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per quanto riguarda il rinnovo del canone concordato, in caso di assenza di comunicazioni tra proprietario e inquilino, il rinnovo andrà avanti di due anni in due anni.

Oltre a queste agevolazioni per i locatori, il decreto introduce una stretta sulle locazioni brevi prevedendo un codice identificativo obbligatorio per chi affitta gli immobili e multe salate per le piattaforme on line se non pubblicato il codice accanto agli annunci. Inoltre, i dati di locatori e inquilini devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l’IMU si segnala lo slittamento della dichiarazione da giugno a dicembre.

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, le norme più interessanti sono le seguenti:

– agevolazioni sisma bonus anche per le zone a rischio sismico basso

– fondo di garanzia per le imprese del settore edile in difficoltà

– sconto al posto della detrazione per ecobonus e sisma bonus

– incentivi alla valorizzazione edilizia

– esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati alla vendita, attenzione qui al fatto che l’agevolazione non si applica per gli immobili dati in locazione

 

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