D.L. fiscale: novità E-fattura e arriva lo scontrino elettronico
Il 15 ottobre 2018, è stato approvato in Consiglio dei Ministri il DL collegato alla Manovra. Il provvedimento, per quanto ancora passibile di modifiche in sede di iter parlamentare, presenta importanti novità sul fronte della gestione del flusso attivo dei soggetti titolari di partita IVA, introducendo semplificazioni a livello di fattura elettronica e prevedendo – con partenza scaglionata a partire dal luglio 2019 – nuovi obblighi per quanto riguarda i soggetti tenuti all’emissione dello scontrino fiscale. Di seguito una sintesi delle principali novità.
Fattura elettronica – Obbligo diffuso confermato a partire dal 1 gennaio 2019
– Sanzioni primo semestre 2019
Relativamente al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019 la tardiva fatturazione non sarà sanzionata, purché la e-fattura sia predisposta e trasmessa al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale). Decorso invano tale termine, laddove la fattura sia emessa tardivamente ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, le sanzioni saranno ridotte dell’80% (ovvero sarà comminata una sanzione pari al 20% rispetto a quella ordinariamente prevista per norma). Resta possibile, inoltre, avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre ulteriormente le sanzioni dovute.
– Più tempo per emettere e trasmettere la e-fattura dal 1 luglio 2019
Decorso il primo semestre 2019, nel quale come si è detto non saranno comminate sanzioni, entreranno in vigore nuove disposizioni a regime, che modificheranno i termini sinora vigenti ai sensi di legge, intervenendo sull’articolo 21 del D.P.R. 633/72. La fattura potrà essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/72. Quindi, ad esempio, in caso di pagamento di corrispettivo relativo ad una prestazione di servizi in data 30 luglio 2019, la fattura potrà essere datata e trasmessa al SDI entro il 9 agosto 2019. Viene altresì introdotta la previsione che laddove la fattura riporti data diversa da quella in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, quest’ultima dovrà essere esplicitata in fattura. Quindi, tornando all’esempio, sarà valida una fattura emessa in data 9 agosto, purché nella fattura stessa venga specificato che l’operazione (ovvero l’incasso del corrispettivo del servizio eseguito – presupposto dell’esigibilità dell’imposta) è avvenuto in data 30 luglio. Tale specifica è obbligatoria per consentire la corretta liquidazione dell’IVA, poiché resta ferma la previsione che correla esigibilità dell’imposta e liquidazione IVA: pertanto l’IVA esposta in fattura dovrà concorrere alla liquidazione di luglio, per quanto la fattura venga emessa con data di agosto.
– Più tempo per annotare le fatture emesse sui libri Iva
Con modifica all’articolo 23 D.P.R. 633/72, viene previsto che l’annotazione sui registri IVA delle fatture emesse possa avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Medesimo termine viene previsto per le fatture differite [di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)]. La previsione potrà risultare particolarmente utile immaginando le utility di importazione massiva dei file XML transitati dal SDI, ed è coerente con le già descritte novità in termini di tempistica di emissione (10 giorni dall’effettuazione dell’operazione).
-Nessun obbligo per i soggetti identificati
Secondo la previsione originaria, l’obbligo di fatturazione elettronica diffuso interessa tutti i soggetti nazionali dal 1 gennaio 2019 (esclusi minimi, forfettari ed agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti), nonché i soggetti stabiliti o identificati. Con il DL collegato alla manovra, invece, l’obbligo per i soggetti “non nazionali” resta per i soggetti stabiliti, mentre la previsione viene cancellata per quanto riguarda i contribuenti che risultano essere solo identificati.
-Registratore di cassa telematico
Per alcuni dal 1 luglio 2019, per tutti dal 2020
Con il DL collegato viene anche introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale obbligo – che implica la necessità di dotarsi di un registratore di cassa telematico (RT), ovvero di un apparecchio che consenta la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi e la trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate – è previsto ad introduzione graduale.
– Scontrino fiscale elettronico e trasmissione telematica corrispettivi
In prima battuta, ovvero a decorrere dal 1° luglio 2019, saranno obbligati solo i soggetti aventi un volume d’affari (dell’anno precedente) superiore ad euro 400.000. L’obbligo diffuso, invece, decorrerà per tutti i contribuenti a partire dal 1 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, potranno essere previsti specifici esoneri in ragione della tipologia di attività esercitata, nonché dell’ubicazione dell’esercizio. Viene infatti stabilito che nelle zone che saranno individuate con un apposito decreto del MEF, le operazioni potranno essere documentate anziché da scontrino elettronico con ricevuta fiscale oppure scontrino ordinario (quello attualmente in vigore), rispettando in tal caso le relative discipline già vigenti. Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, questa sostituirà l’obbligo di tenuta del relativo registro (art. 24 D.P.R. 633/72). I soggetti tenuti alla trasmissione dati al Sistema TS (cessioni di farmaci) potranno ottemperare tramite tale Sistema, procedendo alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
– Contributo sostituzione registratori di cassa
Per ottemperare al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi molti registratori di cassa dovranno essere sostituiti o soggetti a profondi adattamenti di carattere tecnico. Per sostenere gli operatori economici interessati, viene introdotta la previsione che – per gli anni 2019 e 2020 – a fronte di tale tipologia di spesa venga concesso un contributo una tantum, pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato, è verrà recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad un successivo Provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. collegato.
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