CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I CENTRI STORICI
È partita dal 18 novembre 2020 la possibilità di fare la richiesta per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge n. 104/2020 per le attività commerciali dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri a seguito dall’emergenza Covid 19.
Reso ufficiale dal provvedimento dell’agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot n. t.n. 0352471/2020, vengono definiti le modalità di accesso al contributo e il relativo modello per presentare l’istanza.
Si ricorda che l’articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.
Riepilogo
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021.
Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non risulti emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.
Come presentare l’istanza telematica
L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.
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