CESSIONE DELLE QUOTE SRL EFFETTUATA DAL COMMERCIALISTA

La cessione delle quote di una società a responsabilità limitata (s.r.l.) può essere effettuata senza che ci si debba rivolgere obbligatoriamente al notaio, affidandosi dunque ad un commercialista abilitato.

Secondo la disposizione l’atto di trasferimento di quote può essere sottoscritto con firma digitale, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese in cosi è stabilita la sede legale della società, a cura di un intermediario abilitato (commercialista iscritto nella sezione A) ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

In questo articolo si pone l’attenzione sulla fattispecie della cessione quote in una Srl, ed in particolare sulle operazioni preliminari (controllo) e la redazione dell’atto.

Cessione quote Srl operazioni preliminari.

L’iscrizione nel Registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di S.r.l. firmati digitalmente può essere richiesta dai Dottori commercialisti iscritti nella i nella sezione A.

Elemento essenziale per poter beneficiare di questa modalità e per evitare l’intervento del notaio, nell’atto di cessione quote della S.r.l. le parti chiamate in causa devono essere in grado di poter firmare digitalmente il documento informatico.

In presenza di questi elementi, la legge consente di utilizzare una procedura semplificata e sicuramente meno dispendiosa, permettendo alle parti di non dover ricorrere al notaio.

Il commercialista ha il compito di occuparsi della cessione quote di S.r.l, deve verificare preliminarmente che esistano le condizioni previste dalla legge.

Si ritiene che l’atto di trasferimento, a titolo oneroso, possa avere ad oggetto il diritto di:

– proprietà;

– usufrutto;

– nuda proprietà;

– pegno.

 

Il commercialista dovrà in particolare:

– accertare l’identità delle parti coinvolte nella transazione e la loro capacità di agire;

– verificare il regime patrimoniale del coniuge di chi cede le quote, perché se risulta esserci la comunione di beni, è necessario avere l’autorizzazione di entrambi;

– accertare la reale proprietà delle quote da parte di chi le vuole cedere;

– verificare che non vi siano limiti o vincoli statutari della società circa il passaggio di quote e controllare altresì l’assenza di diritti altrui sulle quote stesse;

– accertare che il trasferimento delle quote non violi norme relative alla sicurezza pubblica.

Se questi elementi sono soddisfatti la cessione di quote può avvenire.

Il professionista è tenuto ad essere in possesso della seguente documentazione:

– copia del documento di identità e del codice fiscale di tutte le parti (ben leggibili e non scaduti);

– copia dello statuto societario aggiornato ed eventuali patti parasociali attuali;

– visura camerale aggiornata della società;

– indicazione del regime patrimoniale coniugale della parte alienante e, in caso di comunione legale, fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del coniuge;

– eventuale dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci.

La redazione dell’atto di trasferimento

L’atto di trasferimento delle quote, contenente gli elementi identificativi delle parti contraenti, deve assumere le caratteristiche del documento informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti rientrati nella fattispecie.

Per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti”, e con riguardo alla forma, il documento informatico rilevante ai fini tributari deve essere statico e non modificabile.

In particolare, per documento statico non modificabile si intende il documento il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché immutabile nel tempo.

Entro venti giorni dalla data di stipula dell’atto, tale atto va registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Elaborata la registrazione all’Agenzia delle Entrate va effettuato il deposito presso il Registro delle Imprese.

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