31 OTTOBRE SCADENZA MODELLO TR

Il 31 ottobre 2019 è l’ultima data per effettuare all’Agenzia delle Entrate diverse comunicazioni, tra cui la comunicazione dei dati delle vendite di beni tramite piattaforme digitali e l’invio delle Certificazioni Uniche, riferite al 2018, da parte dei sostituti d’imposta, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata inoltre tale data coincide  con il termine per la presentazione telematica dell’istanza per richiedere la compensazione, con il Modello F24, o per il rimborso del credito IVA maturato nel III trimestre.

In questo articolo viene focalizzata l’attenzione in particolare sull’istanza per richiedere la compensazione o il rimborso del credito IVA maturato nel III trimestre (modello TR)

L’istanza per richiedere la compensazione o il rimborso del credito IVA maturato nel III trimestre può essere presentata dai contribuenti che, nel trimestre di riferimento (luglio-settembre), abbiano realizzato un’eccedenza di imposta superiore a 2.582,28 euro.

I soggetti che possono richiedere il rimborso

Ai sensi del DPR n°633/1972 il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente:

– prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;

– prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

– prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

– prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del DPR n°633/1972.

Richiesta di rimborso

Le modalità con cui vengono erogati i rimborsi sono sancite dall’articolo 38-bis del DPR n°633/1972; l’ammontare del credito andrà indicato nel rigo TD6 del modello TR.

Per i rimborsi inferiori a 30.000 euro annui non è richiesto alcun tipo di garanzia, quindi sono direttamente erogabili con la presentazione del modello TR. Mentre, superata la soglia dei 30.000 euro, la garanzia si rende necessaria in presenza di situazioni di rischio: unica eccezione è rappresentata dal modello TR munito del visto di conformità, o sottoscritto dall’organo di controllo e corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente che attesti l’esistenza di determinati requisiti patrimoniali.

La compensazione con il modello F24

In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile chiedere l’utilizzo del credito in compensazione, ma va ricordato che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

L’utilizzo del credito Iva infrannuale di importo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente previa presentazione dell’istanza; di contro, il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n° 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Quindi, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto in compensazione, con il modello TR relativo al II trimestre, un credito pari a 4.000 euro, e con il modello relativo al III trimestre richieda in compensazione un credito pari a 2.000 euro dovrà necessariamente essere apposto il visto di conformità, in quanto il limite di 5.000 è annuale e il suo superamento deve essere verificando tendendo in considerazione i crediti trimestrali richiesti in precedenza.

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