27 DICEMBRE 2019 SCADENZA ACCONTO IVA
È fissata per il 27 dicembre la scadenza per il pagamento dell’acconto IVA 2019. Una scadenza che come ogni anno rende le vacanze natalizie meno piacevoli.
In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione su chi sono i soggetti obbligati e chi è escluso dal versamento dell’acconto IVA, e il metodo di calcolo.
Versamento acconto IVA chi è obbligato e chi è escluso?
Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile o trimestrale.
Sono, invece, esclusi dal versamento:
– i contribuenti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
– i contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta;
– i soggetti per i quali l’acconto dovuto è inferiore a € 103,29;
– i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
– i contribuenti che hanno cessato l’attività o la cesseranno nel 2019, e in ogni caso coloro che l’hanno cessata anteriormente all’1.12.2019, se mensili, ovvero all’1.10.2019 se trimestrali;
– i soggetti che applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011);
– i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
– i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2019 con applicazione del regime ordinario;
– le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario (L. 398/91);
– i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
– i contribuenti in regime agricolo di esonero (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72).
Come si calcola l’acconto iva?
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
– storico
– previsionale
– analitico.
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
– per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
– per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
– per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
– per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
– in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
– per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
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