2019 ADDIO STUDI DI SETTORE ECCO GLI ISA 2019

Dal inizio 2019 sono entrati in vigore gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) che vanno a sostituire gli odiatissimi studi di settore che da anni terrorizzano società, imprese e professionisti.

In questo articolo viene fatta chiarezza su cosa sono gli ISA, a cosa servono, i vantaggi e chi ne è escluso.

Che cosa sono gli ISA 2019

Gli Isa 2019, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, sono una delle novità dell’anno 2019 che vanno a sostituire gli studi di settore e che premiano i contribuenti che si sono comportati in modo corretto, preciso e trasparente da un punto di vista fiscale.

A partire da quest’anno, infatti, società, imprese e liberi professionisti saranno valutati attraverso una nuova metodologia statistico-economica che ne stabilirà il grado di affidabilità e compliance su una scala da 1 a 10. Un voto positivo è sinonimo di accesso diretto a specifici benefici.

A cosa servono gli ISA 2019?

L’introduzione di questo nuovo strumento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha diversi obiettivi.

In particolare:

– pagamento di tutti gli oneri tributari dovuti da parte di imprese e liberi professionisti<;

– maggiore collaborazione tra contribuenti e Pubblica Amministrazione;

– emersione spontanea di tutte le basi imponibili;

– controllo e verifica della coerenza e della normalità della gestione aziendale e professionale a livello fiscale

Quali sono i vantaggi degli ISA 2019?

Qualora dagli ISA l’impresa o il libero professionista ottenga un punteggio alto, sinonimo di un alto grado di affidabilità, può avere alcuni benefici, come l’esclusione da alcuni adempimenti fiscali, rimborsi fiscali rapidi e finestra temporale di accertamento e controlli ridotta nel tempo tuttavia non è stato ancora chiarito cosa può verificarsi con un punteggio basso. Più nello specifico, i vantaggi per coloro i quali ottengono un punteggio ISA 2019 alto, possono essere:

– esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità crediti per una cifra uguale o inferiore a 50.000 euro annui per l’IVA e a 20.000 euro annui per IRAP e imposte dirette.

– esonero dall’opposizione del visto di conformità rimborsi IVA per una cifra uguale o inferiore a 50.000 euro annui.

– esclusione del conteggio sintetico del reddito complessivo, se e solo se questo non superi di 2/3 il reddito dichiarato

– minimo un anno di anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del reddito di lavoro autonomo e di impresa

– esclusione delle verifiche fondate sulle presunzioni semplici

– mancata applicazione della disciplina delle società non operative.

L’introduzione degli ISA 2019 vedrà “finalmente” l’addio degli studi di settore, richiesti sino al 2018, che hanno portato a controlli fiscali continui, ma soprattutto non tenevano in considerazione lo scenario esterno. Essi, infatti, non consideravano eventuali difficoltà oggettive, crisi economiche, etc.

Con l’introduzione degli ISA 2019, invece, cambia proprio la ratio dello strumento, che non ha l’obbiettivo di individuare gli evasori fiscali, ma quello di istaurare un dialogo trasparente con professionisti e imprese.

I soggetti esclusi dagli ISA 2019

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA 2019 i contribuenti che:

1. hanno avviato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

2. hanno terminato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

3. dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

4. non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

5. si avvalgono del regime forfetario;

6. esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA. In questo caso, l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, non deve superare il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

7. con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA;

8. gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;

9. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;

10. le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017;

11. le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

12. i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;

13. le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

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