16 SETTEMBRE 2019 SCADENZA COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE!!!
È prevista per oggi la scadenza dell’invio del Modello Liquidazioni IVA 2019 conosciuto con l’acronico modello Lipe relativa al secondo trimestre.
La Lipe (comunicazione iva trimestrale) entrata in vigore dal 1° maggio 2018, deve essere presentato, da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, pertanto anche se l’IVA risulta a credito.
Al fine di consentire l’invio delle liquidazioni IVA, l’Agenzia delle Entrate, ha provveduto a rendere disponibile per i contribuenti e gli intermediari il Software di compilazione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva e la procedura di controllo IVP che permette il controllo della corretta predisposizione del file prima dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
In questo articolo viene focalizzata l’attenzione su chi è obbligato ad effettuare la comunicazione iva trimestrale e il modello.
Lipe 2019 chi sono i soggetti obbligati ed esonerati.
I soggetti obbligati a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali effettuate nel corso del 2019, è per la maggior parte dei titolari di Partita IVA, quali ad esempio:
Imprenditori, artigiani e commercianti, agenti di commercio e rappresentanti ecc;
Lavoratori autonomi, professionisti iscritti o no agli albi professionali;
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
Società di capitali: Spa, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società; Istituti di credito e gli intermediari finanziari, società fiduciarie
Enti non commerciali, ecc.
I soggetti esonerati dall’invio liquidazioni IVA, sono:
– Contribuenti nel regime dei minimi;
– Contribuenti nel regime forfettario;
– Produttori agricoli, in regime speciale ex L. 398/91;
– Soggetti esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA.
– Soggetti esclusi dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti come subagenti assicurativi, promotori finanziari, medici.
– Soggetti che non hanno effettuato operazioni nel 2018 e che non hanno crediti d’imposta da fruire;
– Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti.
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